Revoca del giudicato apparente per omessa notifica dell’estratto contumaciale (Cass. pen. Sez. I n. 37814 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all’entrata in vigore di tale legge. Ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione della disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente ratione temporis. Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione, che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione sull’esistenza e sulla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine, che presuppongono la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia ha accolto la richiesta ex art. 670 cod. proc. pen. della Procura generale presso la stessa Corte, volta alla revoca del giudicato apparente riferito a una sentenza della medesima Corte. Il condannato era stato dichiarato contumace all’udienza preliminare e in primo grado, ma era stato poi erroneamente considerato assente in grado di appello.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, deducendo violazione degli artt. 670 e 629-bis cod. proc. pen. e dell’art. 180 cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che la nullità relativa agli atti introduttivi del giudizio di appello non fosse deducibile mediante incidente di esecuzione, residuando il solo rimedio della rescissione del giudicato, e che l’erronea dichiarazione di assenza fosse comunque sanata per mancata eccezione del difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato. Il Procuratore generale aveva evocato il principio fissato da Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., salva la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.
La Corte ha però rilevato che il ricorrente trascura i limiti posti al principio dalla stessa pronuncia. Le Sezioni Unite hanno infatti riconosciuto uno spazio di autonoma rilevanza dell’incidente di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna, vizi di omessa o illegittima notificazione dell’avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., e vizi di omessa o illegittima notificazione dell’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato contumace ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione.
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato la normativa transitoria. Le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 non si applicano, ai sensi dell’art. 15-bis introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado. Il condannato era stato dichiarato contumace all’udienza preliminare, svoltasi prima della riforma, e tale stato era perdurato sino alla sentenza di primo grado.
Da tale erronea dichiarazione di assenza di un imputato già contumace e non irreperibile è derivata l’omessa notifica all’imputato e al difensore dell’estratto contumaciale, con conseguente mancata decorrenza dei termini per il ricorso per cassazione e dunque l’erronea attestazione del passaggio in giudicato. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 1 n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674, ribadendo che la situazione sostanziale di contumacia impone comunque la notificazione degli atti ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina resta vigente ratione temporis, anche quando il difensore non abbia eccepito la violazione dinanzi al giudice della cognizione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della revoca dell’attestazione di irrevocabilità e della disposta notifica dell’estratto contumaciale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.