Revisione: la nuova prova va delibata nella sua idoneità demolitoria del giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 37815 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta fondata su una prova nuova non può confinarsi nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità della stessa. È legittima la delibazione prognostica sul grado di affidabilità e conferenza dei nova, purché non si traduca in un’approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. È inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta basata non su nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già esaminate, ovvero su prove formalmente nuove ma inidonee a determinare un effetto demolitorio del giudicato. La condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., postula una motivazione che dia conto della carenza di ragionevolezza della proposta di revisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 21 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui il Tribunale di Monza lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in relazione al fallimento di una società, pronuncia confermata in appello e divenuta irrevocabile.
A fondamento dell’istanza il ricorrente aveva dedotto, quali prove nuove, la copia originale di un assegno consegnato al medesimo quale restituzione di un prestito e mai incassato, l’atto di precetto formato su quel titolo, una denuncia presentata nei confronti del presunto autore della truffa, alcuni versamenti, l’attuale assetto societario della società fallita e le dichiarazioni di due soggetti che avrebbero confermato la sostituzione dell’assegno e la ricaduta del mancato incasso sugli affidamenti bancari. Il ricorrente impugna l’ordinanza per cassazione deducendo la violazione degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e l’assenza di motivazione sulla condanna alla Cassa delle ammende.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, per un esito positivo della revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto che evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La revisione è ammessa anche quando l’esito conduca al ragionevole dubbio circa la colpevolezza per insufficienza, incertezza o contraddittorietà delle prove d’accusa, poiché l’art. 631 cod. proc. pen. richiama tutte le formule assolutorie dell’art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone in dubio pro reo.
Quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle consacrate nel giudicato, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime. In caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe in un indebito e automatico azzeramento delle prove poste a base della condanna.
Il diritto alla prova va valutato nei limiti propri del processo revisionale: ove le nuove prove risultino inidonee a inficiare l’accertamento del fatto, il giudice è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. Non può mai costituire prova nuova la testimonianza finalizzata a una diversa valutazione di quelle già apprezzate. Nel caso concreto, la Corte di appello ha ritenuto che l’istanza riproponesse la tesi difensiva della pretesa truffa subita, tema già ampiamente trattato e coperto dal giudicato, e che gli elementi addotti non avessero effetto demolitorio.
I primi tre motivi, insistendo sulla novità degli elementi e non sul loro effetto demolitore, sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità per genericità. È invece fondato il quarto motivo: la facoltà di condanna alla Cassa delle ammende è connessa a una valutazione di ragionevolezza della richiesta e richiede una motivazione che ne offra sufficiente giustificazione. Nel caso, la Corte di appello ha omesso ogni riferimento alla ragione della condanna e non emerge alcun profilo di colpa del richiedente.
Nota della Redazione
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