Particolare tenuità del fatto rilevabile d’ufficio in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 1081 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avanzata nei gradi di merito con riferimento a una determinata qualificazione giuridica, non si esaurisce con la riqualificazione del fatto operata dal giudice. Il giudice di appello, investito della regiudicanda a seguito di impugnazione del solo pubblico ministero, è tenuto a verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. anche in relazione al diverso titolo di reato ritenuto in secondo grado, poiché la struttura argomentativa della sentenza non può fondare una presunzione di gravità del fatto. Non è sufficiente, a escludere la causa di non punibilità, che il giudice abbia irrogato una pena di poco superiore al minimo edittale e concesso la sospensione condizionale.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado — che aveva applicato la particolare tenuità del fatto in relazione a una fattispecie diversamente qualificata —, condannava l’imputato alla pena di mesi sette di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. L’originaria contestazione di resistenza a pubblico ufficiale veniva riqualificata, ma in secondo grado si affermava la sussistenza del delitto di resistenza in concorso a pubblico ufficiale.

Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’erronea dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La Corte territoriale ha argomentato in modo non illogico sulla rilevanza violenta della condotta: l’imputato, dopo aver tentato di dare fuoco al serbatoio del ciclomotore, si è scagliato contro l’operante facendolo cadere a terra. Tale condotta integra gli estremi del delitto di resistenza. La minaccia, elemento costitutivo del reato ex art. 337 cod. pen., può consistere anche in una condotta autolesionistica dell’agente, quando finalizzata a impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio.

Manifestamente infondata è la censura sulla dosimetria. La pena di mesi sette di reclusione — un solo mese in più rispetto al minimo edittale — è stata motivata con il riferimento alla condotta indirizzata verso più pubblici ufficiali. Il riferimento al disvalore connesso all’azione verso due operanti non è illogico, pur essendo stato contestato un solo fatto.

Inammissibile è anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte, in conformità a un risalente arresto, ribadisce che, a seguito dell’appello del solo pubblico ministero, i giudici di secondo grado possono applicare d’ufficio le attenuanti generiche, anche in assenza di esplicita richiesta del difensore. Ove però non ritengano di avvalersi di tale facoltà, non sono tenuti a indicarne le ragioni se il difensore abbia concluso soltanto per la conferma dell’assoluzione.

Fondato è invece il motivo sulla particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale aveva ritenuto la doglianza inammissibile perché questione nuova, mai sollevata nei gradi di merito. La Corte dissente: la particolare tenuità era stata ritenuta applicabile in primo grado e sarebbe stato necessario verificarne i presupposti anche in relazione al delitto di resistenza. L’appello incidentale dell’imputato aveva insistito per l’applicazione della causa di non punibilità. La Corte territoriale ha irrogato una pena poco al di sopra del minimo edittale e ha concesso la sospensione condizionale: elementi da cui non emerge una valutazione di concreta gravità del fatto, ostativa dell’applicazione della causa di non punibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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