Estorsione lieve e giudicato esecutivo, no riduzione se il fatto è grave (Cass. pen. Sez. I n. 25805 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo per il fatto di lieve entità, il condannato può chiedere al giudice dell’esecuzione la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, salvo che il rapporto sia esaurito. Il giudice dell’esecuzione non è tuttavia vincolato a concedere l’attenuante: può escludere la lieve entità muovendo dall’accertamento operato in cognizione. La valutazione non si riduce alla consistenza del danno o del pericolo, ma investe la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze della condotta.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena, con riduzione di un terzo, avanzata dal condannato per i reati di ricettazione ed estorsione, in relazione a una condanna a sette anni di reclusione e 9.000 euro di multa. La richiesta si fondava sulle pronunce della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, che hanno introdotto l’attenuante della lieve entità negli artt. 628 e 629 cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la questione non era mai stata esaminata in cognizione perché sopravvenuta al giudicato e che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare in concreto la tenuità del fatto, avuto riguardo alla modesta entità del danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ricostruito il quadro delle pronunce additiva del Giudice delle leggi. La sentenza n. 86 del 2024, nel solco della n. 120 del 2023, ha dichiarato illegittimo l’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli artt. 27, primo e terzo comma, Cost.
La Corte ha poi richiamato il diritto vivente formatosi a partire dalle Sezioni Unite n. 42858 del 29.05.2014, più volte ribadito. Quando, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e la pena non è stata interamente eseguita, il giudice dell’esecuzione deve rideterminarla in favore del condannato.
Il ricorso è stato ritenuto infondato sul primo motivo. Il giudice dell’esecuzione non si è sottratto alla valutazione demandatagli: ha escluso l’applicabilità della declaratoria perché il fatto, come cristallizzato nel giudicato, non è di lieve entità. I giudici di merito si erano già espressi in tal senso, considerando l’età della vittima, i suoi problemi di salute e la personalità dell’agente, gravato da precedenti penali.
La Corte ha precisato che il giudice dell’esecuzione, muovendo dall’accertamento di cognizione e motivando adeguatamente, può escludere le caratteristiche della lieve entità avuto riguardo al fatto nel suo complesso. Rilevano non solo il danno o il pericolo, ma anche la natura, i mezzi, le modalità e le circostanze tutte della condotta, secondo l’indirizzo di Sez. I n. 6768 del 03.02.2026 e Sez. II n. 47610 del 22.10.2024. Il secondo motivo, che valorizzava in via prevalente la modesta entità del danno patrimoniale, è stato dichiarato inammissibile. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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