Riparazione per ingiusta detenzione e frequentazioni ambigue (Cass. pen. Sez. IV n. 37929 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., il diritto all’indennizzo non sorge quando l’incolpato abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà con una condotta dolosa o gravemente colposa. La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudizio di cognizione, ma non può ritenere provati fatti esclusi dal giudice del merito. Integra la condizione ostativa il mantenimento di frequentazioni ambigue con soggetti appartenenti al sodalizio criminale, percepibili come contiguità al gruppo e causalmente collegate all’adozione del titolo cautelare. Il comportamento ostativo può essere ricavato anche da dialoghi intercettati di contenuto equivoco, pur non idonei a fondare un’affermazione di responsabilità penale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto in arresto perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di cui all’art. 270 bis cod. pen., per avere preso parte a un’associazione con finalità di terrorismo. Nel giudizio di merito era stato poi assolto dalla Corte d’assise perché non aveva commesso il fatto. Nell’incidente cautelare il titolo era stato confermato.
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione, ritenendo integrato un comportamento dell’istante ostativo all’insorgenza del diritto, per avere egli concorso a creare l’apparente gravità indiziaria che aveva tratto in errore l’autorità giudiziaria. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dei principi inerenti all’istituto e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie come ingiustizia ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stata accertata l’illegittimità del titolo cautelare. Richiamando le Sezioni Unite n. 51779 del 2013, ricorda che si può prescindere da un errore giudiziario, rilevando la sola antinomia tra custodia e assoluzione.
La privazione della libertà è ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato o concorso a dare causa con condotta dolosa o gravemente colposa. Il giudice della riparazione valuta tutti gli elementi disponibili con giudizio ex ante, in autonomia dal processo di merito, ma senza ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso.
La Corte conferma che il comportamento ostativo può consistere in una condizione di connivenza o contiguità, pur penalmente insufficiente, e può essere ricavato da dialoghi intercettati dal contenuto ambiguo, ancorché non idonei a fondare la responsabilità. Richiama sul punto Sez. IV n. 574 del 2024 e Sez. IV n. 8914 del 2014, in tema di rilevanza delle frequentazioni ambigue con appartenenti al sodalizio.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha dato rilievo centrale alle frequentazioni del ricorrente con soggetti intranei al gruppo, da lui ammesse, e all’ospitalità offerta a uno di essi, nonché agli ammonimenti ricevuti sul pericolo di tali frequentazioni. Su tali passaggi la difesa ha omesso un effettivo confronto quanto alla rilevanza concausale rispetto all’evento detenzione.
Quanto al contenuto delle missive e del materiale propagandistico, la Corte rileva che i relativi argomenti difensivi non scalfiscono gli elementi valorizzati. Pur segnalando una contingente contraddizione dell’ordinanza, che ha richiamato il dialogo sulla parola equivoca dopo averne riconosciuto la neutralizzazione probatoria, la Corte esclude che quel dato sia stato autonomamente valorizzato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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