Attenuanti generiche: obbligo di motivazione sul motivo specifico d’appello (Cass. pen. Sez. VI n. 8630 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta di rispondere a un motivo di gravame specifico, con cui l’imputato solleciti la concessione delle attenuanti generiche additando concreti elementi fattuali, viola l’obbligo di motivazione. Affinché il motivo sia specifico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., l’appellante non può contestare il punto della pronuncia sic et simpliciter, ma deve contrapporre ragioni di fatto o di diritto che attengano ai passaggi motivazionali impugnati. La motivazione implicita del diniego non può desumersi dal solo fatto che il giudice abbia ridotto la pena escludendo la recidiva, quando dalla complessiva motivazione non emergano elementi che dimostrino la disamina della richiesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73, comma quattro, D.P.R. n. 309/1990, confermando nel resto. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche.
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice territoriale non aveva dato risposta allo specifico motivo di appello sul punto: nell’escludere la recidiva, la Corte aveva valorizzato il proficuo percorso di risocializzazione, il buon comportamento processuale e il reperimento di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, elementi che avrebbero dovuto condurre alla concessione delle circostanze.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla nozione di specificità del motivo di appello. L’appellante non può limitarsi a confutare il decisum di primo grado con considerazioni generiche e astratte. Deve invece contrapporre argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione o a concreti elementi fattuali, confrontandosi con le considerazioni della decisione impugnata.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli: le richieste, quand’anche reiterative di quelle formulate in primo grado, devono dare conto delle ragioni per cui le considerazioni del giudice non risultino condivisibili. Solo così il giudice dell’impugnazione è posto nella condizione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che i rilievi dell’imputato erano specifici. A fronte della sentenza di primo grado, che aveva negato l’esistenza di circostanze particolari giustificative delle attenuanti, l’appellante aveva valorizzato la costituzione spontanea dopo l’ordinanza di custodia cautelare, l’assunzione a tempo indeterminato come tecnico informatico, la risalenza dei precedenti al 2008 e al 2012 e il mutamento di vita intervenuto. Tali elementi consentivano di individuare l’ambito di rivalutazione richiesto.
La Corte non ignora la giurisprudenza secondo cui la richiesta di attenuanti generiche può ritenersi rigettata con motivazione implicita, in presenza di adeguata motivazione sull’attenuazione del trattamento sanzionatorio basata su analogo ordine di motivi (Sez. I n. 12624 del 12/02/2019, Dulan; Sez. IV n. 2840 del 21/02/1997, La Legname). Nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva ridotto la pena solo per l’esclusione della recidiva, e dalla complessiva motivazione non emergevano elementi da cui desumere la disamina implicita della richiesta.
Si è imposto, quindi, l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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