Inammissibile il ricorso in cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 35666 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La legittimazione a impugnare, che attiene alla titolarità sostanziale del diritto, va tenuta distinta dalle modalità di proposizione dell’atto, che esigono la necessaria rappresentanza tecnica. È pertanto inidonea allo scopo l’autenticazione della sottoscrizione della parte ad opera di un legale, che attesta solo la genuinità della firma, così come non rileva l’allegazione delle deleghe al deposito. Il mancato conferimento della procura speciale preclude l’instaurazione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, riconosciuta la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., aveva rideterminato la pena per due imputati, confermando nel resto la responsabilità.
Avverso tale pronuncia gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., contestando la sussistenza del delitto di ricettazione e lamentando la carenza motivazionale sulla responsabilità e sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per un assorbente rilievo formale: gli atti sono stati proposti personalmente dagli imputati e non dal difensore munito di procura speciale. Il percorso argomentativo muove dalla modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha riservato la proposizione del ricorso per cassazione alla sottoscrizione dei difensori iscritti nell’albo speciale.
Il Collegio richiama la Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01, che ha distinto la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione: la prima attiene alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione, la seconda al suo concreto esercizio, per il quale è necessaria la rappresentanza tecnica del difensore.
Da tale premessa discende l’irrilevanza di due circostanze valorizzate nel caso concreto. L’autenticazione della sottoscrizione della parte ad opera di un legale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto, ma attesta unicamente la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata. Parimenti non rileva la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato e delle deleghe al deposito, come conferma il richiamo a Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv. 289362-01 e alle altre pronunce citate in motivazione.
La Corte completa il quadro osservando che gli oneri formali posti a pena di inammissibilità dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano anche nel giudizio di legittimità, perché funzionali a garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo; in loro mancanza si applica la procedura “de plano” ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nel ricorso.
Nota della Redazione
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