Fatture per operazioni inesistenti e amministratore di fatto: ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. VII n. 38023 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la prova dell’inesistenza delle operazioni economiche può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come la cessazione dell’attività del fornitore, il mancato rifornimento dei mezzi di consegna e la non tracciabilità dei pagamenti. La valutazione della responsabilità dell’amministratore di fatto si fonda su indici sintomatici, tra cui la ricezione della documentazione contabile e la fornitura di notizie sulla gestione all’amministratore giudiziario. È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproducendo censure già vagliate dal giudice del merito, si risolva in una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 24.10.2024, che aveva confermato, quanto alla responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Trapani. La condanna riguardava il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 2, del d.lgs. n. 74 del 2000: quale legale amministratore di una società vitivinicola, in concorso con l’amministratore di fatto, il primo imputato avrebbe indicato, nella dichiarazione per l’anno 2012, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da altra società.

Con un unico motivo, il ricorrente lamentava il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, contestando la presunta inesistenza delle operazioni e la mancata considerazione dei motivi di appello. L’altro ricorrente censurava l’identificazione della propria posizione di amministratore di fatto e la reale consistenza delle operazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte dà anzitutto atto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianza in punto di fatto, riproduttiva di profili già vagliati e disattesi, con rilievi generici volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Nel merito, il giudice d’appello aveva correttamente motivato l’inesistenza dell’operazione economica. La cessione era avvenuta dopo la cessazione dell’attività del fornitore e i mezzi di consegna non avevano effettuato rifornimento. Il pagamento era stato prontamente prelevato e versato su carte ricaricabili, così da impedire il tracciamento del denaro. Tali elementi rendevano evidente la natura fittizia del pagamento.

La Corte ritiene parimenti irrilevanti il rinvenimento della merce presso la società acquirente e la dichiarazione del teste sul trasporto. Dai controlli era emerso che il fornitore, già oltre un anno prima, aveva ridotto le giacenze, cessato l’attività, dismesso le attrezzature per la vidimazione dei documenti e cessato di tenere le scritture contabili. A esso non poteva più ricondursi la cessione di ulteriori partite vinicole, con conseguente certezza di una diversa e occulta provenienza del vino.

Quanto alla posizione del secondo ricorrente, il primo motivo è inammissibile per ragioni analoghe. A fronte di una censura generica, di cui il ricorso costituisce sostanziale riproduzione, il giudice del merito ha valorizzato quali indici dell’amministrazione di fatto una serie di elementi: la ricezione della contabilità e della documentazione societaria dopo la confisca dell’impresa, che esclude il ruolo di dipendente, e la circostanza che era stato l’imputato, e non l’amministratore di diritto, a fornire notizie sulla gestione all’amministratore giudiziario. Il secondo motivo è assorbito dalle considerazioni sull’inesistenza delle cessioni.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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