Prescrizione e tenuità del fatto: ricorso inammissibile e spese alla parte civile (Cass. pen. Sez. IV n. 32576 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine massimo di prescrizione del reato si determina sommando al termine ordinario gli atti interruttivi e i soli periodi di sospensione effettivamente operanti, con esclusione del periodo di sospensione fondato su disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. Nell’ipotesi di reato punito con pena massima di sei anni e commesso prima del 1 gennaio 2020, l’atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado eleva il termine massimo a sette anni e sei mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, formulata dall’imputato in un giudizio in cui il danno sia stato liquidato dal giudice penale, incide sul diritto della parte civile al risarcimento e alle restituzioni e ne legittima pertanto l’interesse a contraddire, con conseguente condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’8 aprile 2025, confermava la pronuncia con cui il Tribunale di Reggio Calabria, il 6 aprile 2021, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di art. 624-bis cod. pen., per essersi introdotto nell’abitazione della persona offesa e avervi asportato denaro. Il fatto risale al 31 gennaio 2017.
Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. per l’erroneo computo del termine di sospensione, con il secondo motivo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per carenza e contraddittorietà della motivazione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità; la parte civile depositava memoria e nota spese per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della prescrizione. Il reato, commesso il 31 gennaio 2017, era punito con la pena massima di sei anni. Applicando l’art. 160, comma 1, cod. pen., nel testo applicabile ai reati commessi sino al 31 dicembre 2019 per effetto dell’art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione non poteva superare i sette anni e sei mesi, che sarebbero decorsi il 30 giugno 2024.
A tale periodo vanno aggiunti i periodi di sospensione indicati dal primo giudice. La Corte esclude quello relativo all’emergenza pandemica, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020, e considera operanti soltanto la sospensione di 196 giorni per l’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze e quella di 126 giorni per l’esame dell’imputato, per complessivi 322 giorni. Ne deriva la proroga della scadenza al 18 maggio 2025, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello dell’8 aprile 2025. Correttamente, dunque, il giudice di appello ha escluso la prescrizione, indipendentemente dal computo del periodo pandemico.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il giudice di appello ha esaustivamente illustrato le ragioni del diniego della causa di esclusione della punibilità, sottolineando come la particolare tenuità dovesse essere negata perché la persona offesa era stata lesa nella sua sfera più intima su iniziativa di una persona che godeva della sua fiducia. Tale valutazione non contrasta con gli argomenti della sentenza di primo grado, che avevano valorizzato le attenuanti ai fini del trattamento sanzionatorio e della sospensione condizionale della pena: le peculiarità della condotta, per quanto connotata da modesto disvalore, non erano tali da giustificare l’esclusione della punibilità.
Il ricorso, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente preclusione di ogni possibilità di far valere l’intervenuta prescrizione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 23428 del 22 marzo 2005. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sul punto delle spese della parte civile, la Corte osserva che la loro liquidazione è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia a oggetto esclusivamente questioni inerenti al proseguimento in rito dall’accusa. Con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., richiama il principio secondo cui, per effetto della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi della medesima norma è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento della parte civile, e l’accoglimento costituisce presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese (Sez. 6 n. 50235 del 21 novembre 2023). Ne deriva che il ricorso con cui l’imputato chieda il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in un giudizio in cui la liquidazione del danno è stata effettuata dal giudice penale, è idoneo a incidere sul diritto della parte civile al risarcimento e alle restituzioni, determinandone l’interesse a contraddire.
Nota della Redazione
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