Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e abitualità nel reato (Cass. pen. Sez. VII n. 38054 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché meramente reiterativo, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga una doglianza già avanzata in appello senza alcun confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, risolvendosi altrimenti in una contestazione della valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente fondato sul rilievo assorbente della condizione ostativa dell’abitualità nel delitto, desumibile dalla commissione di più reati della stessa indole. La valutazione delle prove e l’attendibilità del riconoscimento personale delle vittime costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente era stata dichiarata responsabile, in primo grado, di un tentato furto aggravato in concorso, commesso in Acquedolci il 24 febbraio 2018, e condannata alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 9 maggio 2025, aveva confermato la decisione. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., contestando l’affermazione di responsabilità per difetto di un valido riconoscimento personale. Con il secondo motivo ha censurato l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando l’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, muovendo da un rilievo processuale comune: la loro natura meramente reiterativa. Le censure, osserva la Corte, non si confrontano con le ragioni già espresse dalla Corte territoriale, alle quali oppongono le medesime doglianze dell’atto di appello.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che esso contestava la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, profilo tipicamente di merito e come tale non consentito in sede di legittimità. La Corte d’appello aveva chiarito che le vittime avevano riconosciuto la ricorrente non solo come soggetto presente nel tempo e nel luogo di consumazione del tentato furto, ma anche come persona pienamente partecipe dell’azione delittuosa, sulla base di dichiarazioni dotate di piena efficacia probatoria.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto reiterativo. Il diniego della causa di non punibilità era stato motivato con l’assorbente rilievo della ricorrenza della condizione ostativa dell’abitualità nel delitto, avendo l’imputata commesso più reati della stessa indole, segnatamente in Firenze il 16 agosto 2016 e in Lucca il 14 giugno e il 24 giugno 2017. La Corte ha quindi confermato la valutazione espressa sul punto dal giudice di merito.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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