Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e desistenza necessitata (Cass. pen. Sez. VII n. 38055 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già proposte con l’atto di appello, sollecitando di fatto una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. In tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione deve dipendere da una scelta volontaria, non necessitata da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa; la volontarietà non coincide con la spontaneità. Ai fini della punibilità del tentativo rilevano l’idoneità causale degli atti compiuti e l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta. La continuazione non si desume dal mero dato temporale, occorrendo elementi idonei a far desumere un medesimo disegno criminoso.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado e in appello, di tentato furto aggravato, ricettazione e danneggiamento, commessi in Reggio Calabria. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20.02.2025, ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto la continuazione tra il tentato furto e il danneggiamento e applicato pene distinte per la ricettazione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al tentato furto, al danneggiamento e alla ricettazione, oltre alla mancata inclusione della ricettazione nel vincolo di continuazione. La questione centrale attiene alla configurabilità della desistenza e dell’interruzione dell’azione criminosa per causa esterna.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, trattati congiuntamente, rilevando che essi reiterano le medesime doglianze già sottoposte al giudice di appello, quasi a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Nel merito, la Corte di appello ha ritenuto configurato il tentato furto aggravato sulla base degli elementi probatori emersi a carico del ricorrente.
In particolare, l’imputato è stato sorpreso dagli agenti accanto alla scala usata poco prima per raggiungere l’appartamento e provocare l’effrazione della finestra della cucina, in un abbigliamento funzionale a nascondere la propria identità e in possesso degli strumenti da scasso. L’azione criminosa si è interrotta non per una scelta volontaria, ma per il sopraggiungere delle forze dell’ordine.
La Corte ribadisce il principio secondo cui, in tema di desistenza, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, non intesa come spontaneità: la scelta di non proseguire deve essere non necessitata e operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione (richiamata Sez. 4, n. 12240 del 2018).
Quanto al tentativo, la Corte ricorda che rilevano l’idoneità causale degli atti compiuti e l’univocità della loro destinazione, da valutarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta (richiamate Sez. 5, n. 36422 del 2011; Sez. 5, n. 7341 del 2015; Sez. 2, n. 25264 del 2016). Anche il terzo e il quarto motivo sono riproduttivi di doglianze già proposte in appello: la Corte di merito ha ravvisato il danneggiamento nel cofano dell’auto graffiato e calpestato e la ricettazione nel possesso di documenti ed effetti personali di un terzo, sottratti in un precedente furto.
L’ultimo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La continuazione è stata esclusa perché il reato di ricettazione è stato accertato per mera occasionalità in concomitanza con gli altri, non rilevando il solo dato temporale, in assenza di elementi idonei a desumere un medesimo disegno criminoso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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