Dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria utilizzabili anche se non sottoscritte (Cass. pen. Sez. VII n. 6017 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall’indagato sottoposto a perquisizione ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche qualora egli si rifiuti di sottoscrivere il verbale che le contiene. Da tale rifiuto non può desumersi la non spontaneità delle dichiarazioni, essendo necessario che la difesa deduca elementi concreti a sostegno di tale prospettazione. In sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione del gravame, quando essa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata e manchino deduzioni sulla decisività dei rilievi.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il concorso nel reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen. La Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancanza di motivazione in relazione all’assoluzione del coimputato; la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 455 cod. pen. in quello di cui all’art. 457 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si lamenta che i giudici di appello non abbiano esaminato la censura sull’assoluzione del coimputato, e lo ritiene generico. In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione del gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. La doglianza è inoltre priva di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla polizia giudiziaria. La Corte lo reputa manifestamente infondato, perché la censura è smentita dagli atti processuali e non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall’indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche quando egli si rifiuti di sottoscrivere il verbale. Da tale rifiuto non può desumersi la non spontaneità, occorrendo che la difesa deduca elementi concreti. Il Collegio richiama Sez. 3 n. 9354 del 08/01/2020. Nel caso concreto la difesa non ha dedotto tali elementi e gli elementi circostanziali emersi si configurano di per sé sufficienti per accertare la responsabilità.

Il terzo motivo lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 455 cod. pen. in quello di cui all’art. 457 cod. pen. La Corte lo ritiene manifestamente infondato, non presentando la motivazione impugnata alcun vizio riconducibile all’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice di merito ha adeguatamente espresso le ragioni del proprio convincimento, facendo buon governo dell’orientamento consolidato secondo cui l’elemento distintivo tra il reato di cui all’art. 455 cod. pen. e l’ipotesi di buona fede di cui all’art. 457 cod. pen. risiede nella consapevolezza della falsità del denaro al momento della ricezione. Tale consapevolezza può desumersi dal numero di banconote contraffatte e dalla mancanza di una diversa indicazione dell’imputato sulla provenienza del denaro o sugli eventuali leciti motivi di detenzione. Il Collegio richiama Sez. 5, n. 40994 del 19/5/2014, Zappia.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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