La riqualificazione della Cassazione vincola ed esclude la declinatoria di competenza (Cass. pen. Sez. 1 n. 9978 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È vincolante per il giudice di merito il provvedimento con cui la Corte di Cassazione, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, riqualifica il ricorso per Cassazione come opposizione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Tale provvedimento determina l’attribuzione di una competenza funzionale al giudice designato, con conseguente irretrattabilità del foro commissorio. Il giudice investito non può, pertanto, declinare la propria competenza né sollevare conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Torino aveva revocato la detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’art. 72 della legge n. 689 del 1981. Il condannato aveva proposto ricorso per Cassazione, ma la Corte di legittimità, con ordinanza del 20 febbraio 2025, aveva riqualificato il mezzo come opposizione, trasmettendo gli atti al giudice di merito.

Il giudice dell’esecuzione, ritenendo non condivisibile la decisione della Suprema Corte e assumendo la propria incompetenza, dichiarava l’opposizione inammissibile. Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione del valore vincolante della decisione di riqualificazione e il conseguente diniego di tutela giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

La prima sezione penale ha accolto il ricorso, affermando che il provvedimento di riqualificazione del ricorso in opposizione, emesso dalla Corte di Cassazione, è sostanzialmente equiparabile a una decisione attributiva della competenza e preclude al giudice designato di sindacare il merito della decisione, comportando l’effetto di attribuirgli la competenza a decidere.

La Corte richiama i propri arresti consolidati secondo cui non può verificarsi un conflitto di competenza tra la Cassazione e altro giudice, poiché le decisioni del giudice di legittimità, in sede di ricorso, possono annullare o confermare le decisioni di altri giudici ma mai porsi in conflitto con gli stessi, come affermato da Sez. 1, n. 4353 del 1993 e da Sez. 1, n. 42000 del 2010.

La riqualificazione operata ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. produce effetti vincolanti, determinando l’attribuzione di una competenza funzionale al giudice (anche) incompetente funzionalmente, con la conseguente irretrattabilità del foro. In tal senso la Corte cita il principio espresso da Sez. 3, n. 45983 del 2021, secondo cui non è affetta da nullità di ordine generale ed assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen. l’ordinanza emessa dal giudice funzionalmente incompetente, quando questi sia stato investito dalla Cassazione a seguito della conversione dell’originario ricorso.

Tale principio rinviene la propria fondatezza nell’irretrattabilità del provvedimento della Corte, che risponde a un’esigenza di sistema quale principio cardine dell’ordinamento processuale, come già riconosciuto da Sez. 1, n. 115 del 1992.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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