Inammissibile il ricorso reiterativo che non si confronta con la sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 38059 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le questioni già dedotte in appello senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, traducendosi in una mera reiterazione delle doglianze. La remissione di querela richiede una manifestazione di volontà chiara e inequivoca, non desumibile da comportamenti ambigui o dal solo contegno processuale della persona offesa. Il giudice di legittimità non è tenuto a riesaminare nel merito la valutazione delle risultanze probatorie già congruamente motivate dal giudice di appello.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 5.3.2025, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., con le aggravanti contestate ed equivalenti circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata valutazione della remissione di querela, la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e quella dell’art. 61, n. 5, cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze, osserva la Corte, sono reiterative delle questioni già proposte in appello e difettano di un puntuale confronto con la sentenza impugnata.

Sul primo motivo, la Corte rileva che il giudice di appello ha congruamente motivato come la persona offesa, comparsa in udienza, non abbia manifestato in termini chiari la volontà di rimettere la querela, né tale volontà risulti dalle registrazioni. La remissione di querela, pertanto, non può dirsi intervenuta.

Quanto alle aggravanti, la sentenza impugnata è parimenti motivata. È stata ritenuta indubbia l’integrazione del mezzo fraudolento, consistito nel prospettare alla vittima, qualificandosi come incaricata di un ente previdenziale, il modo di evitare il pignoramento della pensione, ottenendo così la consegna dei beni. È stata del pari correttamente riconosciuta l’aggravante della minorata difesa, in ragione dell’età avanzata e della conseguente vulnerabilità della persona offesa.

Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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