Riapertura delle indagini: necessaria l’indicazione del soggetto (Cass. pen. Sez. I n. 21462 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto del provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall’art. 414 cod. proc. pen. determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo l’archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto di reato, considerato oggettivamente e soggettivamente, da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero. La richiesta di riapertura deve indicare le nuove esigenze investigative e specificare il soggetto nei cui confronti si intende procedere. La riapertura autorizzata per un determinato indagato, e in relazione al procedimento a suo carico, non estende i suoi effetti ad altro soggetto la cui posizione sia stata separata con autonomo fascicolo e archiviata. In tal caso il giudice deve dichiarare che l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità.

Il Fatto

La sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per difetto di una condizione di procedibilità. La sua posizione, originariamente iscritta per un omicidio pluriaggravato, era stata separata in un autonomo fascicolo, poi archiviato. Il procedimento nel quale era stata chiesta la riapertura delle indagini riguardava, invece, il solo concorrente nel reato.

Il Giudice dell’udienza preliminare aveva rilevato che il decreto di riapertura non poteva riferirsi all’imputato, poiché la sua posizione era stata oggetto di stralcio e di autonoma archiviazione, mai rimossa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, sostenendo che la richiesta di riapertura, riguardando l’evento omicidiario, dovesse intendersi riferita a tutti i soggetti già destinatari di quella imputazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 414 cod. proc. pen. offerta dalle Sezioni Unite n. 33885 del 24.06.2010, cui dichiara di aderire. Il difetto di autorizzazione alla riapertura determina l’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo l’archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.

La Corte richiama la sentenza della Corte cost. n. 27 del 1995, che ha qualificato l’autorizzazione a riaprire le indagini come condizione di procedibilità, in mancanza della quale il giudice deve dichiarare che l’azione penale non doveva essere iniziata. Nello stesso senso sono citate Sezioni Unite n. 8 del 23.02.2000 e Sezioni Unite n. 21 del 19.07.2012. La richiesta deve necessariamente indicare le nuove esigenze investigative e specificare il soggetto nei cui confronti si intende procedere.

L’esame degli atti ha evidenziato che la richiesta del pubblico ministero riguardava il solo concorrente, come si evince dall’incipit e dal numero di procedimento indicato, corrispondente soltanto a quello pendente a suo carico. La posizione dell’imputato era invece confluita, per separazione, in un diverso procedimento, archiviato e mai oggetto di specifica richiesta di riapertura.

Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui la riapertura, riferendosi all’evento omicidiario, avrebbe riguardato tutti i soggetti già destinatari di quell’imputazione. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari autorizza testualmente la riapertura delle indagini relative ai fatti del procedimento indicato in epigrafe, archiviato con l’ordinanza richiamata. Tale procedimento è diverso da quello pendente nei confronti dell’imputato, derivante da separazione, archiviato e mai riaperto.

Non ricorre, infine, l’ipotesi dell’archiviazione contro ignoti, nella quale la giurisprudenza esclude la necessità dell’autorizzazione alla riapertura: il procedimento nel quale l’archiviazione era stata disposta riguardava indagati noti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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