Ricorso inammissibile se il difensore non è abilitato in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 33027 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile, perché la rappresentanza tecnica è assicurata solo dall’iscrizione nell’apposito albo. La qualificazione dell’atto di impugnazione compiuta dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, non sana il difetto di abilitazione del difensore. Non è appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di condanna per la quale sia stata applicata soltanto la pena dell’ammenda, anche quando questa sia sostitutiva della pena detentiva: avverso tale decisione è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale monocratico di Pescara, con sentenza del 5 novembre 2025, aveva condannato l’imputato alla pena di due mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992, per avere condotto veicoli senza patente in due occasioni del biennio, dopo una precedente sanzione. La pena detentiva era stata sostituita in pena pecuniaria di 300 euro, oltre spese processuali.

Il difensore di fiducia proponeva appello, lamentando l’eccessiva quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con censure sul percorso motivazionale del giudice di primo grado e sul mancato esame dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La Corte di appello qualificava l’atto come ricorso per cassazione, trattandosi di appello avverso sentenza non appellabile.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta due questioni: la qualificazione dell’impugnazione e la verifica del difetto di abilitazione del difensore. Sul primo profilo il Collegio richiama l’art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche quando sostituisce la pena detentiva. Ne consegue che la sostituzione dell’arresto con l’ammenda sottopone la sentenza al regime delle impugnazioni proprio delle pronunce che irrogano in via originaria la pena pecuniaria.

In applicazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non sono appellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata soltanto la pena dell’ammenda, con la conseguenza che è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Il difensore aveva però proposto formale appello.

La Corte di appello ha quindi correttamente convertito l’impugnazione in ricorso, in forza del principio di conservazione degli atti processuali sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Tale conversione, tuttavia, non esaurisce la verifica di ammissibilità.

Il Collegio rileva che il difensore che ha presentato l’appello, come risulta dalla consultazione degli elenchi disponibili sul sito del Consiglio Nazionale Forense, non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica davanti alla Suprema Corte presuppone, infatti, l’iscrizione nell’albo speciale, e il difetto di tale requisito rende l’atto inammissibile.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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