Fuga dopo il sinistro e rifiuto delle generalità escludono la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 38064 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del conducente che, dopo aver cagionato un sinistro con lesioni alla persona offesa, si allontani dal luogo dell’accaduto e rifiuti di fornire le proprie generalità, impedendo alla vittima di ottenere il risarcimento del danno, non è riconducibile a un fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Non è quindi invocabile la causa di esclusione della punibilità. La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di fuga è desumibile dalla diretta percezione della caduta della persona offesa e dalla consapevolezza del danno fisico, desunta dall’interlocuzione con la vittima. La motivazione che valorizzi l’allontanamento volontario e l’atteggiamento intimidatorio resiste al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini il 18.01.2024 nei confronti dell’imputato, alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 189, commi 1 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso nel novembre 2021.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’erronea applicazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 285/1992, per travisamento della prova e insussistenza dell’elemento soggettivo; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato come la sentenza territoriale abbia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato, oggettivo e soggettivo.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il ricorrente ebbe diretta percezione della caduta al suolo della persona offesa, verificatasi a seguito dell’apertura della portiera del veicolo. Dalla interlocuzione con la vittima egli apprese che, oltre al danno alla bicicletta, si era verificato anche un danno fisico. Ciò nonostante, si adoperò per evitare di essere successivamente identificato, rifiutandosi di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento e impedendo di fotografare il mezzo su cui viaggiava, per poi allontanarsi dal luogo dell’accaduto.

Manifestamente infondato è stato ritenuto anche il secondo motivo. I giudici di appello hanno congruamente escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della condotta del ricorrente, non riconducibile a un fatto di particolare tenuità. La Corte ha valorizzato il volontario allontanamento dopo aver provocato la caduta della persona offesa, il successivo rifiuto di fornire le generalità, che ha negato alla vittima la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, e l’atteggiamento di natura intimidatoria, volto a impedire di fotografare il mezzo per renderne possibile l’identificazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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