Continuazione in executivis ammissibile anche per pene già espiate (Cass. pen. Sez. I n. 38199 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva non è precluso dall’avvenuta integrale espiazione delle pene relative ai reati unificati. L’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non pone condizioni di ammissibilità dell’istanza né disciplina i presupposti del vincolo, che restano quelli dell’art. 81 cod. pen. Da tale disposizione deriva soltanto l’obbligo del Procuratore Generale di non computare l’eventuale credito di pena sulle pene relative a reati commessi successivamente. Il provvedimento che riconosce la continuazione tra pene già espiate non lede l’interesse del pubblico ministero, che conserva i propri poteri nella fase del cumulo.

Il Fatto

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte territoriale, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la continuazione tra più gruppi di condanne. La richiesta dell’interessato riguardava tre gruppi di sentenze: due furti commessi nel 1993, due evasioni dagli arresti domiciliari del 1995 e una serie di reati commessi tra il 2006 e il 2009.

La Corte di appello ha accolto l’istanza per i primi due gruppi e l’ha respinta per il terzo. Per effetto del riconoscimento, la sanzione complessiva è stata rideterminata con un ridimensionamento di quattro mesi e venti giorni di reclusione rispetto al cumulo precedentemente posto in esecuzione. Il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 e 657 cod. proc. pen., perché la continuazione era stata affermata tra pene già interamente espiate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il Procuratore Generale muove da un principio pacifico — l’esclusione della fungibilità della pena già espiata rispetto alle sanzioni oggetto di successiva unificazione — ma ne trae una conseguenza che il principio non contiene.

Dalla regola dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non deriva alcuna preclusione al riconoscimento della continuazione, né una causa di inammissibilità dell’istanza proposta in executivis. La richiesta resta sempre possibile per ogni altro effetto penale. La disposizione impone soltanto al Procuratore Generale di scomporre il disegno criminoso nel cumulo e di non calcolare il credito di pena sui reati commessi successivamente.

Il Collegio richiama Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101, che individua la ratio della limitazione nell’esigenza di non consentire crediti di pena idonei ad agevolare la commissione di nuovi reati. Nella stessa pronuncia si precisa che, in caso di fungibilità tra carcerazioni sofferte, il reato continuato va scisso nelle singole violazioni, per individuare l’aliquota di aumento riferibile a ciascun frammento.

Nello stesso senso è richiamata la giurisprudenza più recente, secondo cui l’espiazione delle pene non preclude l’applicabilità dell’art. 81 cod. pen. a tutti gli altri effetti penali, restando paralizzato il solo prodursi del credito di pena. Viene citata Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435, per la quale la differenza residua non può essere automaticamente imputata alla pena da eseguire.

Ne segue che il provvedimento impugnato non impedisce al Procuratore Generale di dare applicazione all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. esercitando i propri poteri in sede di cumulo. Il ricorso è quindi inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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