Estradizione e specialità sospendono il processo ricorso inammissibile suppletiva (Cass. pen. Sez. VI n. 35851 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specialità di cui all’art. 721 cod. proc. pen. non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione dello Stato che ha ottenuto l’estradizione per fatti diversi e anteriori alla consegna, ma vieta soltanto di sottoporre l’estradato a restrizione della libertà personale per quei fatti. Qualora una convenzione internazionale o una condizione apposta al singolo provvedimento di estradizione estenda la clausola di specialità fino a limitare l’azione penale, il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell’art. 721, comma 2, cod. proc. pen., sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Avverso tale ordinanza il ricorso per cassazione è ammesso dall’art. 721, comma 3, cod. proc. pen. unicamente per i profili attinenti alla sospensione: sono inammissibili i motivi che investono l’atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva.
Il Fatto
La Corte di appello ha sospeso il procedimento nei confronti del ricorrente, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. d), del Trattato di estradizione concluso con la Repubblica Dominicana il 13 febbraio 2019 e ratificato con legge n. 78 del 2021. Il collegio ha rilevato che l’estradizione era stata concessa per fatti diversi e anteriori alla consegna e ha ordinato al Procuratore generale di richiedere al Ministro della giustizia, ex art. 720, comma 1, cod. proc. pen., l’inoltro della richiesta di estradizione suppletiva.
Il difensore ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione dell’art. 720 cod. proc. pen. e difetto di motivazione: nessun provvedimento restrittivo della libertà personale sarebbe stato emesso e mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza, essendo il giudizio di appello instaurato su ricorso della Procura contro la sentenza assolutoria di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 721 cod. proc. pen. Il comma 1 vieta di sottoporre la persona estradata a restrizione della libertà personale in esecuzione di pena o misura di sicurezza detentiva, o ad altra misura restrittiva, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per cui l’estradizione è stata concessa. Da tale norma si ricava l’inesistenza di preclusioni alla celebrazione del giudizio per fatto diverso: il divieto attiene solo alla limitazione della libertà personale.
Il principio di specialità, dunque, non impedisce in via assoluta l’esercizio della giurisdizione. Fuori da quella ipotesi non sussiste ostacolo normativo a procedere per altri fatti, dovendosi solo prescindere da atti che postulino la disponibilità della persona dell’imputato. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 1975 del 11/03/1999, Rv. 213294.
Il comma 1 dell’art. 721 opera solo nei rapporti con Stati privi di un accordo internazionale che disciplini la materia, per la prevalenza delle convenzioni imposta dall’art. 696, comma 3, cod. proc. pen. Il comma 2 introduce allora la regola della sospensione del processo quando le previsioni convenzionali o le condizioni poste al provvedimento di estradizione estendono la clausola di specialità fino a divenire limite all’esercizio dell’azione penale. In tali casi il principio di specialità opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio.
Nei rapporti con la Repubblica Dominicana la materia è regolata dall’art. 6 del Trattato, che vieta di sottoporre l’estradato a misure restrittive o di punirlo per fatti anteriori e diversi, salvo le eccezioni previste. La disposizione è chiara: la preclusione riguarda la limitazione della libertà personale, in fase cautelare o esecutiva, e non l’esercizio della giurisdizione nella fase di cognizione. Nel caso concreto, però, è la condizione apposta al decreto di estradizione a estendere il principio di specialità alla cognizione, precludendo il processo per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli considerati.
La Corte rileva che il processo per quei fatti si era concluso in primo grado con assoluzione, che la Procura ha proposto impugnazione e che l’appello è pendente. L’estradato, espressamente richiesto, ha negato il consenso alla prosecuzione senza rinunciare al principio di specialità. La sospensione disposta dalla Corte di appello è dunque corretta, come corretto è il mandato alla Procura generale per l’estradizione suppletiva.
Quanto all’impugnazione, il ricorso è stato proposto ex art. 721, comma 3, cod. proc. pen., ma non censura la sospensione: investe unicamente l’atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva, che non è di per sé impugnabile. Si tratta di motivi non consentiti, poiché la norma ammette il ricorso solo avverso l’ordinanza di sospensione, richiesta dalla stessa difesa. La peculiarità della fattispecie impone il rigetto nel merito e non una declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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