Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave del notaio e nesso causale (Cass. pen. Sez. IV n. 38305 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione non deve accertare se la condotta dell’istante integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La valutazione sulla esistenza e sulla gravità della colpa grave è riservata al giudice di merito e va condotta con giudizio ex ante, in piena autonomia rispetto al processo di imputazione, ma il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico. È irrilevante che la condotta non abbia formato oggetto di contestazione penale: rileva il rapporto di causa-effetto tra la condotta dell’istante e la detenzione subita, comprensivo delle condotte anteriori e successive alla misura cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, aveva proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione per essere stato sottoposto agli arresti domiciliari, in due periodi distinti, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Era poi intervenuta assoluzione in primo e in secondo grado, divenuta definitiva.

La Corte di appello aveva respinto la richiesta, ravvisando una condotta gravemente colposa. Secondo i giudici territoriali, il professionista, nel rogare due atti di donazione relativi a terreni, aveva violato in modo macroscopico i doveri deontologici. Contro questo provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ricostruisce innanzitutto l’ambito del proprio sindacato. Il controllo di legittimità sulla decisione in materia di riparazione è circoscritto alla correttezza del ragionamento logico-giuridico, mentre la valutazione sull’esistenza e sulla gravità della colpa resta affidata al giudice di merito e deve essere sorretta da congrua motivazione.

Il giudizio della riparazione si colloca su un piano diverso da quello sull’imputazione. Quest’ultimo accerta il reato e la sua commissione; il primo, pur esaminando lo stesso materiale, stabilisce con piena autonomia se le condotte dell’istante abbiano costituito un fattore condizionante della detenzione, anche in concorso con l’altrui errore. Il giudice della riparazione ha ampia libertà di valutare il materiale acquisito, non per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione civilistica, comprese le cause di esclusione del diritto.

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Sez. IV n. 27458 del 05/02/2019, Sez. IV n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 2017 e le Sezioni Unite n. 32383 del 27/05/2010. Da tali precedenti si desume che la condotta va valutata sia anteriormente sia successivamente alla misura e, più in generale, al momento della conoscenza della pendenza del procedimento.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. Ha valorizzato la linea difensiva ambigua tenuta negli interrogatori e, soprattutto, la violazione macroscopica dei doveri professionali, per la mancanza di alcun controllo preventivo sulla natura, sull’appartenenza e sulla pregressa gestione dei terreni donati. L’assenza di superficialità è stata desunta dal contenuto delle captazioni, dalla percezione della sostanziale illiceità delle operazioni, dall’esperienza professionale del ricorrente e dalle pressioni esercitate su due dipendenti per indurli a dichiarazioni compiacenti.

Quanto al nesso eziologico, la Corte ritiene che le condotte abbiano contribuito a creare un clima idoneo a esporre il professionista al rischio della misura, in un contesto di criminalità organizzata di stampo mafioso. Il ricorrente è dunque responsabile della custodia subita, avendo dato adito all’autorità procedente di muovergli le accuse. È irrilevante che le condotte non integrino il concorso esterno né siano state contestate come falso: rileva solo la loro idoneità a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato, come affermato in Sez. IV n. 26925 del 15/05/2019 e Sez. IV n. 4242 del 20/12/2016 – dep. 2017.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. È invece respinta la richiesta di liquidazione delle spese del Ministero resistente, perché la memoria depositata è generica e non ha offerto alcun contributo alla dialettica processuale, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *