Revoca patente e messa alla prova: decide il Prefetto, non il giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 10457 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, rimessa alla competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, cod. strada. La regola si fonda sulla differenza sostanziale tra la messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità previste dagli artt. 186, comma nono-bis, e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della statuizione di revoca e la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.09.2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per estinzione del reato a lui ascritto — guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2 lett. b, commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada — a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. Il medesimo Tribunale ha inoltre disposto la revoca della patente di guida dell’imputato.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 187, commi 1-bis e 1-quater, cod. strada e l’esercizio, da parte del giudice, di una potestà a esso non spettante, in quanto rimessa agli organi amministrativi dopo la declaratoria di estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il costante insegnamento secondo cui, in materia di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, cod. strada.
Il fondamento della regola risiede nella sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis, e 187, comma ottavo-bis, cod. strada. Solo in queste ultime la disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti di Sez. 4, n. 3717 del 24.01.2023, Sez. 6, n. 29796 del 25.05.2017 e Sez. 4, n. 40069 del 17.09.2015, confermando l’orientamento consolidato sul riparto di competenza tra giudice e autorità amministrativa.
Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con eliminazione di tale statuizione. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.
Nota della Redazione
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