Enti e misure interdittive: interesse all’appello anche dopo la scadenza (Cass. pen. Sez. II n. 38314 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare interdittiva per decorso del termine di durata non determina automaticamente la carenza di interesse all’impugnazione. La persistenza dell’interesse, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., va apprezzata non solo con riguardo alla perdurante limitazione dei diritti e delle facoltà dell’ente, ma anche in relazione alla possibilità di rimuovere le concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura abbia prodotto o continui a produrre. A tal fine è necessario che l’interessato abbia fatto espresso riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole, di originaria illegittimità del provvedimento, per la rimozione di tali conseguenze. Il giudice dell’appello cautelare deve valutare in concreto tali deduzioni, senza applicare alcun automatismo.

Il Fatto

Una società era destinataria di una misura cautelare interdittiva, per gravi indizi di un illecito amministrativo dipendente da reato presupposto di frode nelle pubbliche forniture. Il giudice per le indagini preliminari applicava il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; il Tribunale, in sede di appello, ne rideterminava la durata.

La società ricorreva in cassazione e la Sezione Sesta, ritenuta la fondatezza di un motivo assorbente sul fumus commissi delicti del reato presupposto, annullava con rinvio. Nella sede di rinvio il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai scaduto il termine di durata della misura e non essendo essa ripristinabile. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla categoria della carenza di interesse sopraggiunta, elaborata con la sentenza Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012. L’interesse a impugnare non è ancorato alla sola soccombenza, ma va costruito in chiave utilitaristica: deve tendere a rimuovere un pregiudizio e ottenere una decisione più vantaggiosa. Deve essere concreto e attuale, non solo al momento della proposizione, ma anche fino alla decisione.

Con riguardo alle misure interdittive verso gli enti, la Corte richiama Sez. U n. 51515 del 27/09/2018, secondo cui la revoca della misura per condotte riparatorie, intervenuta nelle more dell’appello cautelare, non fa venire automaticamente meno l’interesse, che può sussistere per contestare l’originaria legittimità del provvedimento o rimuovere altre conseguenze dannose.

Il Tribunale aveva distinto la specie dalla vicenda esaminata dalle Sezioni unite, trattandosi non di revoca o sospensione, ma di misura ormai scaduta e non ripristinabile. La Corte ritiene però che tale argomentazione si traduca in un automatismo tra perdita di efficacia e carenza di interesse, non condivisibile.

La persistenza dell’interesse, precisa la Corte, va apprezzata anche in relazione alla possibile rimozione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla misura divenuta inefficace, sempre che l’interessato abbia indicato una futura utilizzazione della pronuncia favorevole. Nel caso concreto la società aveva dedotto plurime conseguenze economiche e operative riferibili alla misura, prospettando l’uso dell’eventuale pronuncia di illegittimità per rimuoverle.

Il Tribunale non avrebbe quindi dovuto dichiarare l’automatico venir meno dell’interesse, ma valutare in concreto la persistenza dello stesso. Poiché tale verifica implica accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità, la Corte annulla con rinvio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per il nuovo giudizio sull’interesse e, eventualmente, sul merito; restano assorbiti gli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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