Ricorso del PM avverso riesame: serve dedurre le esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 38312 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, il pubblico ministero che proponga ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame che abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Vale, anche nel procedimento cautelare, il principio dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnante deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che persista fino alla decisione. L’eccezione delle ipotesi in cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è estensibile al giudizio di legittimità, poiché alla Corte è preclusa ogni valutazione di fatto sulle esigenze cautelari, essendo consentito il solo sindacato sulla coerenza logica della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Trento, in funzione di riesame, con ordinanza del 27.05.2025 annullava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per un reato associativo e per un connesso riciclaggio. Il Tribunale riteneva carente la prova, anche solo indiziaria, che il denaro ripulito costituisse il provento dei delitti fine di cessione di stupefacente, prospettando una ricostruzione alternativa legata al “nero” dell’attività imprenditoriale.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Sosteneva che l’ipotesi alternativa del Tribunale era una mera supposizione priva di riscontri e che il delitto associativo può di per sé generare profitto illecito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le doglianze sulla gravità indiziaria. Il Collegio richiama il principio dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: per impugnare occorre un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino alla decisione e va apprezzato in relazione all’idoneità dell’esito finale a eliminare la situazione denunciata come illegittima.

Ne deriva che il pubblico ministero, quando impugni l’ordinanza di riesame che ha escluso la gravità indiziaria, deve indicare anche le ragioni dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In difetto, l’eventuale accoglimento sul presupposto dell’art. 273 cod. proc. pen. non potrebbe condurre all’emissione della misura, unico oggetto dell’interesse tutelato, con conseguente assenza di risultato pratico vantaggioso. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 4974 del 17/01/2017, Sez. III n. 13284 del 25/02/2021 e Sez. VI n. 12228 del 30/10/2018.

Un’unica eccezione è ammessa quando la misura sia stata richiesta per reati per cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., poiché in tali ipotesi le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti, come affermato da Sez. VI n. 43948 del 21/09/2023 e Sez. VI n. 46129 del 25/11/2021. Nel caso di specie si procede per i reati di cui agli artt. 416 e 648-bis cod. pen., per i quali non opera alcuna presunzione.

Il Collegio precisa infine che tale orientamento non contrasta con Sez. VI n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, poiché quel principio riguarda l’appello e non è estensibile al giudizio di cassazione: il giudice di merito può valutare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, mentre alla Corte di legittimità è consentito solo il sindacato sulla coerenza logica della motivazione. Di qui la declaratoria di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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