Riforma cautelare sfavorevole e obbligo di confronto con la decisione riformata (Cass. pen. Sez. II n. 26729 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione che aveva rigettato la richiesta di misura non impone al tribunale una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale. È tuttavia necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata: le ragioni giustificative del rigetto non possono essere ignorate, ma devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. Non è invece richiesta la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice.

Il Fatto

Il Tribunale, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, applicava all’indagato la custodia in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata, riformando in senso sfavorevole il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva invece rigettato la richiesta cautelare.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: valorizzazione atomistica e congetturale delle risultanze, ricostruzione del contributo concorsuale e del dolo, insussistenza delle esigenze cautelari e della presunzione, omesso confronto con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale secondo cui la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della violazione di legge e dei vizi di motivazione rende di per sé i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, è richiamato anche in relazione al divieto di dedurre la violazione di norme costituzionali o convenzionali.

Sul piano sostanziale, la sentenza chiarisce i limiti di sindacabilità dei provvedimenti del giudice del riesame in caso di riforma sfavorevole all’indagato. Pur non imponendosi una motivazione rafforzata, è necessario un confronto critico con la pronuncia riformata, le cui ragioni devono essere vagliate e superate con argomenti autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. III n. 31022 del 22.03.2023; Sez. II n. 33344 del 05.05.2023). Non è richiesta, invece, la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio della insostenibilità della soluzione del primo giudice (Sez. I n. 47361 del 09.11.2022).

Alla luce di tali principi, il primo motivo è aspecifico: il Tribunale ha valutato in modo compiuto la credibilità della persona offesa e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto, con lettura coordinata e non parcellizzata del compendio. Il secondo motivo è parimenti aspecifico e infondato, perché la ricostruzione del contributo concorsuale e del dolo, compresa l’aggravante del metodo mafioso, risulta dalla valutazione coordinata delle dichiarazioni e del contesto criminale in cui la condotta si inseriva, con critica puntuale alla lettura riduttiva del primo giudice.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha declinato all’attualità la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando elementi specifici e ritenendo adeguata la misura di massimo rigore. Il quarto motivo è aspecifico e infondato, avendo il Tribunale operato un costante confronto dialettico con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari. Il quinto motivo, in tema di travisamento della prova, è in parte aspecifico e in parte non consentito, non indicando gli atti in modo autosufficiente e sollecitando una mera rilettura del compendio indiziario. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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