Inammissibile l’appello per manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 40209 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di appello non può dichiarare inammissibile l’impugnazione per la manifesta infondatezza dei motivi. L’inammissibilità dell’appello è confinata ai casi di genericità estrinseca o intrinseca dei motivi, mentre la valutazione sulla fondatezza, anche manifesta, delle censure è estranea al vaglio di ammissibilità. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, poiché il giudizio d’appello ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice. I motivi d’appello, per essere specifici, devono basarsi su argomenti strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente propone appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in relazione al delitto di furto aggravato, contestando la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e chiedendo, in subordine, l’estinzione del reato per remissione della querela ovvero la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Corte distrettuale dichiara inammissibile l’impugnazione per carenza di specificità dei motivi, qualificando le censure come meramente apparenti e reiterative della tesi già prospettata in primo grado. Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il criterio distintivo tra motivi d’appello specifici e aspecifici, individuato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016 (Galtelli) e sostanzialmente riprodotto dal legislatore nella formulazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite, il Collegio rileva che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità. Il giudizio d’appello, diversamente da quello di legittimità, ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel motivo. I motivi, pertanto, per essere specifici, devono necessariamente fondarsi su argomenti strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.
Il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi. L’atto d’appello non può dirsi inammissibile laddove si fondi su motivi manifestamente infondati ma caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite era stata ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità di un appello consistente nella mera richiesta di riduzione della pena, priva di riferimenti a elementi oggettivi e di critica dialettica.
La questione devoluta nel caso in esame appare diversa. Prescindendo dalla valutazione di infondatezza, più o meno manifesta, dei motivi articolati, non può affermarsi che le doglianze dichiarate inammissibili fossero prive di riferimenti a elementi oggettivi di valutazione correlati alla vicenda, né che mancassero di censurare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato rispetto a tali elementi.
L’ambito dell’inammissibilità dell’appello è dunque confinato ai casi di genericità estrinseca o intrinseca e non può estendersi alle ipotesi in cui il giudizio si sostanzi in una valutazione di infondatezza. Ciò è consentito nel giudizio di cassazione in base al parametro dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma resta estraneo al giudizio d’appello. Il provvedimento impugnato è perciò annullato senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.