Buona fede del terzo creditore e confisca di prevenzione: onere probatorio (Cass. pen. Sez. V n. 38317 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il presupposto della buona fede del terzo creditore, previsto dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 nel testo modificato dalla legge n. 161 del 2017, è applicabile anche ai crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore di tale disciplina, poiché il requisito era già imposto dal complessivo contesto normativo e sistematico vigente sotto la legge n. 575 del 1965. Ai fini dell’esclusione dallo stato passivo del credito dell’istituto mutuante, garantito da ipoteca anteriore al sequestro, non è sufficiente il mancato rispetto degli obblighi di diligenza o l’incompletezza dell’istruttoria, ma è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l’effettiva irragionevolezza del rischio assunto e la consapevole percezione della pericolosità del debitore. In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando escluso il vizio di motivazione, denunciabile unicamente come motivazione inesistente o meramente apparente.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma del decreto del Tribunale, ha applicato la confisca dell’intero complesso aziendale di due società riconducibili al proposto, riconoscendone la pericolosità sociale generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 per avere vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. Il decreto ha altresì dichiarato la nullità di alcune alienazioni di quote e compendi aziendali.

Il proposto ha impugnato la decisione con tre motivi, contestando l’applicazione retroattiva dell’art. 4, comma 1, lett. i-bis), d.lgs. n. 159 del 2011 e la valenza attribuita a fatti oggetto di sentenza di estinzione per prescrizione o di assoluzione. La banca creditrice, interveniente nella procedura, ha impugnato il rigetto della domanda di ammissione dei propri crediti al passivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, essendo deducibile il vizio di motivazione unicamente nelle forme della motivazione inesistente o apparente. La motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento del giudice sia fittizio, costruito su clausole di stile o asserzioni prive di efficacia dimostrativa.

Il primo motivo del proposto è respinto. La pericolosità generica è stata affermata in forza dell’art. 1, comma 1, lett. b), già applicabile alle condotte di truffa, crimini lucrogenetici ricompresi nell’ambito di qualsiasi attività delittuosa generatrice di proventi. L’inserimento successivo della fattispecie nel catalogo dell’art. 4 non incide sulla validità della valutazione compiuta. La Corte ribadisce che l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione incontra un limite solo nella necessità di non attribuire rilevanza a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, mentre resta consentito valutare gli elementi emergenti da processi definiti con sentenza di estinzione per prescrizione, con l’onere di una motivazione tanto più rigorosa quanto più favorevole sia stato l’esito penale.

Quanto alla perimetrazione temporale, i beni confiscati ricadono pienamente nel periodo di manifestazione della pericolosità, secondo la linea della ragionevolezza temporale: la pericolosità sociale è presupposto e misura temporale dell’ambito applicativo della confisca, sicché sono suscettibili di ablazione i beni acquistati nell’arco di tempo in cui essa si è manifestata.

Sul ricorso della banca, la Corte esclude l’inapplicabilità ratione temporis del requisito della buona fede. Esso risponde a criteri ermeneutici generali e fu costantemente richiesto dalla giurisprudenza anche sotto la legge n. 575 del 1965. Le misure di prevenzione patrimoniali non integrano materia penale, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte EDU, con la conseguenza che non operano la garanzia dell’art. 25 Cost. né la regola dell’art. 2 cod. pen., trovando applicazione l’art. 200 cod. pen. in caso di successione di leggi nel tempo.

Nel merito, il rigetto dei crediti privilegiati è fondato su motivazione solo apparente. Il giudice di merito ha negato la diligenza dell’istituto in modo assertivo, muovendo da una logica preconcetta di insufficienza della politica dei prestiti e trascurando la datazione dell’emergere conoscibile della pericolosità, successiva alla stipula del mutuo. La valutazione va condotta ex ante, secondo criteri economici ordinari, non potendosi dedurre la mala fede dalla situazione di crisi dell’azienda o dalla misura del credito, né potendosi pretendere dal creditore accertamenti riservati alle autorità giudiziarie. Il decreto è pertanto annullato con rinvio, limitatamente ai crediti privilegiati; il ricorso del proposto è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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