Testimonianza del disabile psichico non degrada a dichiarazione bisognosa di riscontri (Cass. pen. Sez. III n. 23432 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di disabilità psichica della persona offesa non comporta, di per sé, incapacità a rendere testimonianza né determina una presunzione di inattendibilità che imponga riscontri esterni. Poiché l’art. 194, comma 1, cod. proc. pen. afferma la capacità di testimoniare di ogni persona senza ulteriori predicati, l’eventuale incapacità deve essere accertata in concreto, verificando se la patologia renda il teste incapace di comprendere le domande, di discernere in modo critico il contenuto e di serbarne sufficiente memoria. Ne deriva l’inammissibilità del motivo che postuli l’incapacità o la non credibilità del disabile prescindendo dall’esame del contenuto delle sue dichiarazioni. Quanto alle misure cautelari, l’indisponibilità del braccialetto elettronico impone al giudice di rivalutare la fattispecie senza automatismi, potendo tanto aggravare quanto attenuare la coercizione secondo le regole di adeguatezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento del G.i.p., che gli aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, in relazione ai reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. La vicenda riguarda una relazione sentimentale nel corso della quale il ricorrente avrebbe costretto la persona offesa a subire rapporti sessuali, le avrebbe impedito i contatti con i familiari e le avrebbe inviato numerosi messaggi minacciosi dopo l’allontanamento.

La difesa deduce l’inosservanza dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. sotto tre profili: la mancata verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, affetta da deficit psichici; l’automatica applicazione del braccialetto elettronico e la mancata rivalutazione delle esigenze cautelari dopo l’accertata indisponibilità del dispositivo; l’omessa motivazione su tali questioni poste con memoria. Con motivi aggiunti si eccepisce l’inutilizzabilità degli screenshot dei messaggi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato perché le deduzioni difensive muovono da un concetto inaccettabile: che la persona affetta da disabilità psichica sia, per ciò solo, incapace di testimoniare o non credibile, con la conseguenza che la sua deposizione degraderebbe da prova piena a dichiarazione bisognosa di riscontri. Se così fosse, osserva la Corte, la violenza sessuale consumata abusando delle condizioni di inferiorità psichica del disabile intellettivo non potrebbe mai essere sanzionata quando il fatto avvenga lontano da occhi indiscreti.

Poiché l’art. 194, comma 1, cod. proc. pen. afferma la capacità di testimoniare di ogni persona, il dato della disabilità non può da solo scardinare tale principio. Come affermato da Sez. 2 n. 45074 del 14/09/2023, non ogni patologia psichiatrica o cerebrale determina incapacità a testimoniare: occorre accertare in concreto che la patologia renda il teste incapace di comprendere il senso delle domande, di discernerne coscientemente il contenuto e di serbarne sufficiente memoria. La Corte richiama altresì Sez. 3 n. 24365 del 14/03/2023, Sez. 1 n. 6969 del 12/09/2017 e Sez. 2 n. 3161 dell’11/12/2012, per ribadire che non è possibile dedurre l’incapacità del disabile psichico prescindendo dal contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel caso concreto, il Tribunale ha qualificato le dichiarazioni della persona offesa come lineari e prive di contraddizioni, e il ricorrente si è limitato a dedurre il deficit senza contrastare l’assunto nel merito. La Corte aggiunge che l’accertamento della capacità di testimoniare è questione di fatto, non deducibile in cassazione fuori dai limiti dell’art. 606 cod. proc. pen. Quanto agli screenshot dei messaggi, l’acquisizione di messaggi forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il sequestro, trattandosi di corrispondenza non più in itinere ma pervenuta sul dispositivo del destinatario, secondo Sez. 5 n. 11743 del 28/02/2025.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama Sez. 4 n. 42892 del 15/10/2024, secondo cui il giudice che dispone il divieto di avvicinamento deve ordinare l’applicazione del dispositivo elettronico senza margini di diverso apprezzamento. Riprendendo Corte cost. sent. n. 173/2024, ricorda che l’indisponibilità del dispositivo per ragioni tecniche impone di rivalutare la fattispecie senza preclusioni né automatismi, potendo la coercizione essere aggravata o alleviata. Pertanto l’indisponibilità non giova necessariamente al cautelato, specie quando il pericolo di recidiva è ritenuto elevatissimo.

Il terzo motivo è infondato perché l’omesso esame di una memoria difensiva non determina di per sé nullità se le questioni dedotte sono state affrontate. Alla inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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