Pene sostitutive chieste in appello: obbligo di motivazione anche per implicito (Cass. pen. Sez. V n. 38321 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello ha l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, anche quando essa sia avanzata per la prima volta con i motivi nuovi. L’omessa trattazione della questione, articolata in modo tempestivo, preciso e puntuale, integra la mancanza di motivazione e impone l’annullamento con rinvio limitato a tale punto. La motivazione implicita è ammissibile solo quando, dalla sentenza complessivamente considerata, risulti il rigetto della specifica deduzione, perchè la soluzione della questione deve intendersi logicamente contenuta nelle ragioni esposte per altra distinta questione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato solo con riguardo al terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto. Il primo motivo, che contestava la qualifica di pubblico ufficiale del sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è manifestamente infondato: le sentenze di primo e secondo grado, motivate con criteri omogenei, possono essere lette congiuntamente e integrano un unico percorso argomentativo, sottoponibile a un controllo unitario in sede di legittimità. La qualifica del titolare del ricettario emerge dalle dichiarazioni del sanitario e dalla documentazione in atti, e tale accertamento di fatto non è rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Valorizzando l’indirizzo che riconosce alle ricette del medico convenzionato la duplice natura di certificato e di autorizzazione amministrativa, i giudici di merito hanno correttamente qualificato come certificato la scrittura utilizzata, con la conseguente applicazione degli artt. 476 e 482 cod. pen. La diagnosi ivi riportata ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale.

Il secondo motivo è inammissibile perchè, secondo l’esposizione dei motivi di appello non contestata sul punto, non era stato proposto con l’impugnazione di merito e risulta quindi inedito. Nel giudizio di legittimità non può introdursi un motivo non coltivato nei gradi precedenti.

Il terzo motivo è invece fondato. Dai motivi nuovi tempestivamente depositati emergeva la richiesta di applicazione delle pene sostitutive. La sentenza d’appello, pur dando atto del deposito dei motivi, non si è pronunciata direttamente e non consente di cogliere alcuna valutazione implicita idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale. La Corte richiama il principio secondo cui la motivazione è implicita quando le ragioni della soluzione di una questione sono logicamente contenute in quelle esposte per altra questione, la cui trattazione ne implica necessariamente la definizione.

Poichè la sentenza impugnata non ha preso in carico, neppure in nuce, i motivi aggiunti, pur avendone il dovere, la Corte pronuncia annullamento con rinvio in parte qua, sul presupposto che nessuna disposizione vieta la richiesta di pene sostitutive avanzata per la prima volta in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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