Applicazione pena su richiesta e sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. 7 n. 14134 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per indeducibilità, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. qualora la censura non rientri tra quelle tassativamente consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, pur essendo astrattamente compresa nel novero dei motivi di ricorso, non può essere proposta da chi ha accettato il patto, attesa la natura negoziale del rito e la conseguente rinuncia a contestare l’accusa. La motivazione del giudice di merito può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché dia conto delle valutazioni compiute in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla congruità della pena.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Genova che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato la pena concordata di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso, il difensore deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella diversa e più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la censura proposta non è riconducibile al novero dei motivi di ricorso tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017. Tale norma consente infatti di impugnare la sentenza di patteggiamento solo per specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la generica deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, quando questa non si traduca nella violazione di una norma processuale o nella mancata corrispondenza tra l’accordo e la decisione.
Nel merito, la Corte ha evidenziato che la costante giurisprudenza di legittimità, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, ha affermato che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. L’imputato, avendo accettato il patto, non può avere interesse a dolersi di una motivazione sintetica, poiché la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
La Corte ha inoltre ribadito che, attesa la natura pattizia del rito, chi richiede la pena concordata rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa e non può prospettare, con il ricorso per cassazione, censure che coinvolgano il patto dal medesimo accettato. Tale principio, compendiato nella massima dell’inammissibilità delle censure relative alla qualificazione giuridica, trova applicazione anche nella species in esame, in cui il giudice aveva motivatamente escluso l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, ritenuto idoneo a soddisfare la domanda di un ampio mercato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non emergendo ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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