Reddito di cittadinanza, residenza quinquennale e sindacato del giudice penale (Cass. pen. Sez. III n. 38435 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019 nella parte in cui richiedeva la residenza decennale in Italia, il requisito di accesso al reddito di cittadinanza va rideterminato nel termine quinquennale, giudicato non irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost. Il giudice penale, investito dell’imputazione di indebita percezione, deve verificare la sussistenza del solo requisito temporale sopravvissuto alla declaratoria di incostituzionalità, restando assorbito ogni profilo di causa di non punibilità eventualmente dedotto. Ove dal capo di imputazione risulti per tabulas il possesso della residenza quinquennale alla data della domanda, la condanna per il fatto non sussiste e va annullata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 29 gennaio 2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 26 del 2019. L’imputazione muoveva dall’avere il ricorrente attestato, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni e in via continuativa da almeno due al momento della domanda, mentre la prima iscrizione anagrafica risultava datata 12 febbraio 2016.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 in ragione del contrasto con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, e con la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove dalla duplice sopravvenienza normativa intervenuta nelle more del giudizio. Da un lato, la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 29 luglio 2024, ha scrutinato l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, rilevando il contrasto del requisito di residenza pregressa con il principio di parità di trattamento nelle prestazioni sociali.

Dall’altro, la Corte costituzionale n. 31 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che imponeva la residenza decennale, valorizzando la natura del reddito di cittadinanza come misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, e non di mera assistenza economica. Da ciò la conclusione che il gravoso termine decennale istituisce una barriera temporale non correlata alla funzionalità della prestazione e lesiva dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.

Il Collegio dà atto che la stessa Corte costituzionale ha individuato nel termine di cinque anni il punto di riferimento idoneo a ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale, trattandosi del termine poi assunto dal legislatore nell’assegno di inclusione e già giudicato non irragionevole nella sentenza n. 19 del 2022. Su tali premesse, il requisito è rideterminato nella durata quinquennale, con espunzione con efficacia erga omnes del termine decennale e superamento del rischio di discriminazioni a rovescio.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il ricorrente risultava iscritto per la prima volta presso l’anagrafe in data 12 febbraio 2016, sicché il requisito quinquennale doveva ritenersi integrato per tabulas alla data della domanda, presentata il 16 marzo 2022. Non risulta invece accertata la ricorrenza dell’ulteriore requisito della residenza continuativa da almeno due anni, non inciso dalla declaratoria di incostituzionalità.

La sentenza viene pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catanzaro per il necessario accertamento di fatto. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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