La prescrizione prevale sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 38439 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., perché la prima estingue il reato e rappresenta l’esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Le due tipologie di proscioglimento producono conseguenze processuali diverse. La causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone l’integrazione del reato in tutti i suoi elementi, l’accertamento della responsabilità e l’attribuibilità del fatto all’autore. L’imputato è esentato solo dall’assoggettamento alla sanzione penale. Non richiede un fatto conforme al tipo ma inoffensivo: esige un fatto conforme al tipo e offensivo, sia pure in misura esigua. Il giudice di appello che, in presenza di una pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., neghi la prescrizione maturata nelle more del giudizio applica in modo errato la legge penale.
Il Fatto
Nel giudizio di primo grado l’imputato era stato prosciolto dal reato di cui all’art. 349 cod. pen. perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, investita dell’impugnazione, ha confermato quella decisione ed ha escluso di poter dichiarare la prescrizione del reato, sollecitata dall’appellante.
Secondo la Corte territoriale la causa estintiva si era verificata dopo la sentenza di primo grado e, in ogni caso, difettava un fatto tipico sanzionabile sul quale la stessa potesse concretamente operare. Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge penale che regola l’istituto della prescrizione, sostenendo la prevalenza della causa estintiva, maturata nelle more del giudizio di appello, rispetto alla esclusione della punibilità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e ricostruisce il rapporto tra i due esiti processuali. Il consolidato orientamento di legittimità, peraltro conosciuto anche alla Corte partenopea, afferma che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La prima estingue il reato e costituisce un esito più favorevole per l’imputato; la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Le conseguenze delle due distinte tipologie di proscioglimento sono diverse, come ribadito dal precedente Sez. I n. 43700 del 28.09.2021.
La Corte esclude che nel caso in esame si fosse formato un giudicato parziale sulla sussistenza del fatto, oggetto delle censure formulate in grado di appello. Diversamente dall’ipotesi dell’annullamento con rinvio per la valutazione della causa di non punibilità, non sussisteva alcun accertamento definitivo sul punto. Appare quindi erroneo il richiamo della Corte di merito al precedente di legittimità che, in sede rescindente, aveva rimesso alla Corte territoriale solo la questione dell’apprezzamento della particolare tenuità dell’offesa.
Il Collegio censura anche l’ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. escluderebbe la sussistenza di un fatto tipico. La causa di non punibilità, al contrario, presuppone l’integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi, l’accertamento della responsabilità e l’attribuibilità del fatto all’autore, il quale resta esentato solo dall’assoggettamento alla sanzione penale. Non occorre un fatto conforme al tipo ma inoffensivo: serve un fatto conforme al tipo e offensivo, sia pure in maniera esigua, secondo i due indici-criteri della tenuità del fatto, come chiarito dal precedente Sez. II n. 20884 del 09.02.2023.
Quanto al termine, dalla data del fatto contestato alla pronuncia della sentenza in grado di appello il termine massimo di prescrizione era già decorso. La fondatezza del motivo di ricorso consente di computare, ai fini del compimento del termine massimo, anche il segmento cronologico successivo alla decisione impugnata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000. Alla data della decisione il reato è dunque vieppiù prescritto. La sentenza è annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.