Droga parlata e unico indizio: prova del fatto e diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. III n. 38437 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche un solo elemento indiziario può fondare la prova del fatto, quando presenti particolare gravità, poiché il requisito della molteplicità e quello della gravità si integrano reciprocamente. Gli esiti delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al criterio del libero convincimento razionalmente motivato di cui all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza necessità di riscontri esterni; ove assumano natura indiziaria devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni è questione di fatto, insindacabile in legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza. Nel diniego della riduzione premiale in massima estensione ex art. 62-bis cod. pen., il giudice di merito non deve precisare specifiche ragioni, essendo sufficiente desumere dalla motivazione l’esercizio del potere discrezionale con equità e proporzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per alcuni reati estinti per prescrizione e rideterminava la pena nei confronti di tre imputati, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti. Le condanne riguardavano episodi di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore e il traffico di stupefacenti, nel contesto di un sodalizio dedito anche all’importazione di cocaina dalla Colombia.

Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati. Un ricorrente ha contestato la prova del reato di detenzione a fini di spaccio fondata su una sola conversazione intercettata, la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio; un secondo ha censurato il diniego di continuazione esterna con altra sentenza e la mancata contestazione dell’aggravante delle più persone riunite; il terzo ha lamentato la dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dal rilievo che il motivo sulla droga parlata poggia su una premessa contraria all’orientamento di legittimità. Un solo indizio può sorreggere la prova del fatto, perché molteplicità e gravità si completano: con indizi poco significativi rileva il loro numero, con indizi particolarmente gravi può bastare uno solo o pochi. Le intercettazioni ambientali costituiscono prova diretta ex art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e la lettura del loro contenuto è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha tratto la prova dell’acquisto di mezzo chilogrammo di cocaina dal contenuto della conversazione, interpretato secondo canoni logici e corroborato dal confronto con le modalità operative del fornitore e da un’annotazione di polizia giudiziaria. Il diniego della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 risulta congruamente argomentato in ragione del quantitativo e dell’inserimento del fatto in un’attività organizzata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che nella determinazione della riduzione conseguente a una circostanza attenuante non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni: basta desumere dalla motivazione l’esercizio del potere discrezionale con equità e proporzione. La Corte d’appello ha dato conto della pericolosità dell’imputato e della gravità delle condotte, giustificando una riduzione inferiore a un terzo. Analogamente, gli aumenti per continuazione interna sono specificamente indicati e motivati ex art. 133 cod. pen., in misura contenuta.

Sulla continuazione esterna, i giudici di merito hanno escluso la medesima ideazione originaria perché i singoli episodi di violenza e minaccia verso la stessa persona offesa maturarono in due contesti associativi distinti, appartenenti a diversi sodalizi. La Corte richiama il principio per cui la progettazione ab origine non può presumersi dalla sola identità della persona offesa o dall’analogia dei reati. Infine, l’aggravante delle più persone riunite può ritenersi contestata quando sia enunciata in fatto, essendo sufficiente la cognizione degli elementi che la integrano. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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