Inammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento per censure sulla qualificazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10177 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione dell’erronea qualificazione è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione. La sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. nei confronti di un coimputato è utilmente invocabile solo se l’accertamento inconciliabile si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza e non alla loro valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio gli ha applicato la pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., per una serie di delitti contro il patrimonio aggravati, unificati dal vincolo della continuazione e commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche con i fatti per cui era già stato giudicato.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, contestando l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. e la conseguente illegalità della pena. A sostegno richiama la sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto, intervenuta all’esito del separato giudizio nei confronti di un originario coimputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei motivi esperibili contro la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ammette il ricorso solo per l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Quanto alla qualificazione, il Collegio richiama il principio per cui la relativa censura è limitata ai casi in cui il nomen iuris risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; è pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione (Sez. V n. 33145 del 08.10.2020).

Nel caso concreto, il ricorrente fonda le censure sull’assoluzione del coimputato nel separato giudizio. La difesa però si limita a richiamare la pronuncia, senza argomentare e senza indicare in quali termini essa contenga un accertamento inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena. La Corte ricorda che l’accertamento deve riferirsi ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza e non alla loro valutazione (Sez. V n. 43631 del 05.10.2023).

La pronuncia liberatoria richiamata è stata resa ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non essere il compendio acquisito idoneo ad attribuire il concorso al di là di ogni ragionevole dubbio. Il motivo è quindi manifestamente infondato nella parte in cui deduce l’illegalità della pena sul presupposto dell’insussistenza dell’aggravante.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l’evidenza dell’inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000; Sez. I n. 30247 del 26.01.2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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