Ricorso inammissibile per motivi apparenti e reiterazione delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 38468 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, risultando apparente e non idoneo ad assolvere la funzione di critica argomentata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. È manifestamente infondata la doglianza sulla sussistenza della recidiva quando il dato negativo dei molteplici precedenti penali sia apprezzato in relazione alla commissione dell’ennesimo delitto della stessa natura.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, nei gradi di merito, per il reato di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., per il possesso di un ciclomotore di provenienza delittuosa. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25 marzo 2025, ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi con i quali contestava la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, chiedeva l’assoluzione e, in subordine, la riqualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., censurando inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la sussistenza della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo osservando che esso non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Gli argomenti, pertanto, devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che il giudice di merito non ha ricavato il dolo dalla sola assenza di qualsiasi diversa giustificazione in relazione al possesso del bene di provenienza delittuosa, ma ha fatto riferimento anche alla constatata assenza della documentazione attestante la proprietà. Tale circostanza non è priva di rilievo, considerate le modalità previste per la circolazione di un bene mobile registrato quale il ciclomotore.
Analogamente, quanto all’esclusione dell’ipotesi attenuata, la decisione impugnata ha richiamato il dato del valore apprezzabile del bene, in ragione della recente fabbricazione e del suo regolare utilizzo.
Il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è giudicato manifestamente infondato, essendo la motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. A sostegno sono citate Sez. 2, n. 23903 del 2020, Sez. 3, n. 1913 del 2018, Sez. 5, n. 43952 del 2017 e Sez. 2, n. 3896 del 2016.
La doglianza sulla recidiva è parimenti manifestamente infondata: il dato negativo dei molteplici precedenti penali è stato apprezzato alla luce della commissione dell’ennesimo delitto della medesima natura, quale espressione di un percorso criminale mai sopito, avvalorato dalla circostanza che nessun effetto deterrente è scaturito dalle numerose precedenti condanne.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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