Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 38469 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, contestando la correttezza della motivazione, tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quando la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici ed esplicita le ragioni del convincimento, la doglianza che si risolva in una diversa lettura delle risultanze probatorie non è consentita in sede di legittimità. Il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione del compendio probatorio, ma resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica dell’apparato argomentativo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Firenze per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità.
La questione centrale riguarda il preteso travisamento in cui sarebbero incorsi i giudici di appello: secondo la difesa, la penale responsabilità sarebbe stata affermata nonostante il ricorrente, al momento della commissione della seconda truffa, avesse denunciato lo smarrimento della carta prepagata sulla quale erano stati versati i bonifici. Da qui l’impugnazione in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto rilevato che l’unico motivo di ricorso, per come formulato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. La doglianza, infatti, tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
La Corte territoriale — osserva il Collegio — ha esposto il proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, indicando specificamente le ragioni della decisione (in particolare alle pagine 3-4 della sentenza impugnata).
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, citando sul punto Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944.
Nel merito della doglianza difensiva, la Corte rileva che i giudici di appello hanno valorizzato una pluralità di elementi. Tra questi assume specifico e preponderante rilievo il fatto che il ricorrente abbia effettivamente realizzato un ingiusto profitto: è stato provato l’accredito sulla sua carta, anche prima della supposta denuncia di smarrimento, di somme di denaro, senza che egli abbia fornito una adeguata giustificazione sulla causale di tali transazioni.
Alla luce di tali rilievi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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