Misure cautelari: il solo decorso del tempo non revoca la misura (Cass. pen. Sez. IV n. 12721 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa su istanza di revoca o sostituzione della misura è vincolata dalla natura autonoma del provvedimento impugnato rispetto all’ordinanza genetica. Il giudice non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo, ma deve limitarsi a verificare che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in relazione a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o escludere le esigenze cautelari. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, né dal tempo silente dalla commissione del reato, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione a reati contestati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il GIP di Caltanissetta, con ordinanza del 20/11/2024, aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura. Il Tribunale del riesame, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza aveva rigettato l’impugnazione della difesa.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduceva vizio di motivazione in relazione all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale non aveva considerato il decorso del tempo, il lungo periodo di detenzione per altra causa e l’esclusione, in sede di riesame, dell’aggravante di cui all’art. 416 bis n. 1 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevandone la manifesta infondatezza. Muove dal principio consolidato secondo cui, in materia di misure cautelari, il controllo del giudice dell’appello avverso l’ordinanza resa su istanza di revoca o sostituzione non attiene al riesame delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e l’adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi allegati, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. Richiama, in proposito, Sez. 6 n. 45826 del 27/10/2021, Sez. 2 n. 18130 del 13/04/2016 e Sez. 3 n. 43112 del 07/03/2015.
Il Tribunale, osserva la Corte, ha correttamente ritenuto che lo stato detentivo per altra causa non si pone in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, non sussistendo nell’ordinamento penitenziario titoli o condizioni detentive assolutamente ostative alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà. Sul punto richiama Sez. 1 n. 3793 del 27/09/2023 e Sez. 4 n. 484 del 12/11/2021.
Quanto al decorso del tempo, la Corte ribadisce il principio secondo cui l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, né dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, occorrendo ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica. Richiama, sul punto, Sez. 3 n. 43113 del 16/09/2015, Sez. 5 n. 39792 del 29/05/2017, Sez. 2 n. 1858 del 17/01/2014 e altre conformi.
La Corte precisa, inoltre, che il c.d. tempo silente dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice che emette l’ordinanza di custodia ai sensi dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura. Nel caso concreto, la difesa non ha allegato alcun elemento nuovo idoneo a legittimare una rivisitazione favorevole della valutazione operata in punto di esigenze cautelari. La motivazione del Tribunale risulta adeguata e immune da vizi logici. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.