Nessun bis in idem se il primo giudice ha già dichiarato l’improcedibilità (Cass. pen. Sez. IV n. 38523 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di bis in idem, l’identità del fatto va valutata con esclusivo riferimento all’elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali di condotta, evento e nesso causale, con corrispondenza storico-naturalistica e riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il giudice successivamente adito deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. per il procedimento nel quale l’esercizio dell’azione penale sia stato successivo, perché la reiterazione del potere di promuovere l’azione è indebita. Tuttavia, tra le pronunce che legittimano l’emissione di una sentenza ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. non è compreso il caso in cui il precedente giudizio sia stato definito, sia pure erroneamente quanto all’epoca di esercizio dell’azione, con una pronuncia a sua volta emessa ai sensi del medesimo art. 649. La preclusione già formatasi fa venir meno la condizione patologica di duplicazione dell’esercizio penale che la norma intende evitare.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per il reato di furto aggravato di energia elettrica, mediante allaccio diretto alla rete pubblica, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna, rigettando il motivo con cui si deduceva la violazione del principio del ne bis in idem: il giudice di appello aveva rilevato che il distinto procedimento richiamato dalla difesa era stato definito con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., proprio perché l’imputata era già sottoposta a giudizio per il medesimo fatto nel procedimento in esame.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.: poiché l’azione penale nel procedimento richiamato era stata esercitata in epoca anteriore, il secondo giudice avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità, a nulla rilevando che la precedente declaratoria fosse stata erroneamente disposta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 649 cod. proc. pen., richiamando Sez. 1 n. 42630 del 2022 e Sez. 1 n. 41867 del 2024: l’identità del fatto va accertata con riferimento all’elemento materiale del reato e alle circostanze di tempo, luogo e persona. Nel caso concreto, come accertato dalla sentenza di secondo grado attraverso l’esame dei distinti decreti di citazione, si verteva pacificamente in tema di medesimo fatto storico.
Richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005, secondo cui la non procedibilità consegue alla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero, la Corte ha confermato il principio della giurisprudenza successiva: ove l’azione penale sia stata promossa in entrambi i procedimenti, va pronunciata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. per quello in cui l’esercizio sia stato successivo.
Su questa base, il giudice originariamente pronunciatosi aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità per il reato in questione, e sarebbe stato onere del pubblico ministero impugnare quella sentenza. Tuttavia, secondo la Corte, tale errore non può condurre a dichiarare l’improcedibilità anche nel secondo giudizio. Il fenomeno della consumazione del potere in capo al pubblico ministero è legato, oltre che alla pronuncia di merito, a fenomeni processuali diversi, ma tra le pronunce che legittimano una sentenza ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. non può ricomprendersi una sentenza che, sia pure erroneamente, si sia a sua volta pronunciata ai sensi dello stesso art. 649.
La ragione è decisiva: la preclusione derivante per il secondo giudice dal pronunciarsi su un medesimo fatto, a seguito della previa declaratoria di improcedibilità, fa venir meno la condizione patologica di duplicazione dell’esercizio penale che l’art. 649 cod. proc. pen. tende a evitare. Venuta meno la possibilità astratta di duplicazione di pronunce di merito, si rimuove la relativa ipotesi di patologia processuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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