Revoca della sospensione condizionale e prova dell’impossibilità di adempiere (Cass. pen. Sez. I n. 26711 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio. L’inosservanza degli obblighi non comporta tuttavia la revoca automatica, potendo l’interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento. Tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta, poiché il mancato adempimento determina la revoca, che opera di diritto. La verifica va compiuta con riguardo al solo periodo di probation, compreso tra la definitività della sentenza e la scadenza del termine per l’esecuzione degli obblighi, ed è onere del condannato che invoca l’impossibilità darne adeguata prova.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 16 dicembre 2025, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso al condannato con sentenza del 23 dicembre 2020, per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nella sentenza di condanna. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 163 cod. pen. e la correlativa illogicità della motivazione.
Il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione non ha dato rilievo alle documentate condizioni economiche sopravvenute rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza. In particolare, il termine per adempiere sarebbe spirato mentre egli era detenuto e, dunque, impossibilitato a svolgere attività lavorativa o a reperire altrove fonti economiche. Egli era inoltre gravato da altri debiti verso le parti civili e l’Erario.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il collegio muove dal principio per cui, in tema di sospensione condizionale subordinata al risarcimento, l’assoluta impossibilità di adempiere accertata dal giudice dell’esecuzione impedisce la revoca del beneficio. L’inosservanza degli obblighi, d’altro canto, non comporta la revoca automatica, potendo l’interessato allegare anche in sede esecutiva la comprovata impossibilità dell’adempimento.
La Corte precisa però che tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato, comprovata ed assoluta, perché il mancato adempimento determina la revoca della sospensione, la quale opera di diritto, salva appunto l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.
Sul piano temporale, i giudici di legittimità richiamano il principio secondo cui si deve avere riguardo al periodo di probation legislativamente imposto, da ricollegare non già all’indefinito termine intercorrente tra l’irrevocabilità della sentenza di condanna e l’intervento del giudice dell’esecuzione, bensì al periodo che intercorre tra la definitività della sentenza e la scadenza del termine per l’esecuzione degli obblighi.
La Corte territoriale ha rilevato che parte delle giustificazioni addotte concernevano circostanze già fatte valere in sede di appello e respinte. Il giudice dell’esecuzione deve esaminare la sussistenza delle condizioni di assoluta impossibilità di adempiere in relazione alla capacità economica del reo, ma incombe sul condannato la prova di tali condizioni. Lo stato detentivo, a fronte dell’ingente somma lucrata in danno delle parti civili e della destinazione su cui il condannato ha taciuto, non vale a sostenere l’assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere.
Ne consegue che, se è onere del giudice dell’esecuzione verificare le condizioni economiche nel periodo di probation, è correlativamente onere del condannato che invoca l’impossibilità darne adeguata prova. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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