Ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile per mancanza di critica (Cass. pen. Sez. VII n. 31595 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce. Il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi già dedotti con l’appello, motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile. I motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. La generica lamentela di carenza o illogicità della motivazione non assolve all’onere di specifica confutazione. All’inammissibilità segue per legge la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio del 28 settembre 2023, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 nella sua massima estensione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, si era limitato a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la funzione tipica dell’impugnazione consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, realizzata attraverso motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità per violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. È richiesto un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte ha confermato, sul punto, l’orientamento espresso da Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009.

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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