Ricorso per cassazione inammissibile se firmato da difensore non abilitato al patrocinio (Cass. pen. Sez. IV n. 38517 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, la controversia sull’ammissione al beneficio, pur avendo un profilo patrimoniale, incide primariamente sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale e va quindi ricondotta, fin dove possibile, ai principi e alle regole dell’ordinamento penale. Ne consegue che la fase del ricorso per cassazione è interamente disciplinata dal codice di rito penale e la sua corretta instaurazione presuppone il rispetto delle condizioni poste a pena di inammissibilità dall’art. 591 cod. proc. pen. e dall’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. È pertanto inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, né la successiva trasmissione dell’atto alla Corte o la nomina di un difensore abilitato valgono a sanare l’originario vizio, dovendosi avere riguardo alla legittimazione esistente al momento della proposizione dell’impugnazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento penale. Il Giudice monocratico del Tribunale di Nola aveva rigettato l’istanza, ritenendo che il reddito complessivo del nucleo familiare, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, superasse i limiti di legge.

Avverso il rigetto il difensore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, deducendo l’estraneità sostanziale del padre della richiedente al nucleo familiare e l’erroneo computo dei suoi redditi. L’opposizione veniva respinta con ordinanza del 23/05/2025. La ricorrente depositava allora, tramite il proprio difensore di fiducia, un ricorso diretto alla Corte di appello di Napoli, trasmesso in seguito dal Tribunale alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per un vizio genetico: l’atto risulta sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della materia. Nelle controversie sull’ammissione al beneficio, a differenza di quelle sui compensi, assume rilievo prevalente l’incidenza sul diritto di difesa nel processo penale. Di qui la competenza del giudice penale e l’assoggettamento del procedimento ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 alle regole del rito penale, come affermato da Sez. IV n. 12491 del 2011 e, più di recente, da Sez. IV n. 18697 del 2018 e Sez. IV n. 43227 del 2019.

La fase successiva del ricorso in Cassazione è poi integralmente disciplinata dal codice di rito penale. L’art. 613 cod. proc. pen., nel testo riformulato dalla legge n. 103 del 2017, impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale. La norma, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8914 del 2017, disciplina le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo ai soli difensori abilitati.

La Corte esclude che la trasmissione dell’atto da parte del Tribunale di Nola valga a sanare il vizio. Non si è in presenza di una conversione operata dal giudice di merito, ma di una trasmissione disposta secondo la scansione procedimentale dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002. In ogni caso, la giurisprudenza esclude sanatorie postume dell’originaria inammissibilità, perché il principio di conservazione degli atti non deroga ai requisiti formali di ciascun mezzo di gravame (Sez. VI n. 42385 del 2019).

Né rileva la successiva nomina di un difensore abilitato, poiché la legittimazione va valutata al momento della proposizione dell’impugnazione (Sez. III n. 19203 del 2017; Sez. II n. 6596 del 2023). Alla declaratoria di inammissibilità totale conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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