Ricorso generico se riproduce il gravame senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38733 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già articolati con l’atto di gravame, senza confrontarsi con la risposta fornita dal giudice dell’impugnazione, è inammissibile per difetto di specificità. L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, contenendo la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto sottoposti a verifica, non potendo esaurirsi nel rinvio generico alle censure di appello. Non integra vizio di motivazione la sentenza che, in conformità alla pronuncia di primo grado, abbia dato risposta argomentata al motivo di gravame, individuando le fonti di prova e traendo conclusioni logiche in ordine alla fittizietà della struttura societaria e all’inesistenza delle operazioni fatturate. L’inammissibilità del ricorso giustifica la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, con facoltà di superare il massimo edittale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli che aveva condannato la ricorrente, quale legale rappresentante di una società, per il reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. L’imputazione riguardava tre fatture emesse nell’anno 2019, per un imponibile complessivo di 117.361,95 euro e IVA pari a 25.819,63 euro.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, confermando la qualificazione della società come “soggetto cartolare” e respingendo la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e motivazione mancante.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Il motivo, nella sua prima parte, si limita a reiterare le censure già proposte con il gravame in ordine al mancato accertamento sulla sede della società e sull’invito all’imputata a fornire giustificazioni, ignorando la risposta data dalla Corte territoriale a quelle stesse doglianze.
La Corte di appello, dopo aver qualificato il motivo d’appello come “assolutamente generico” e aver rilevato che il primo giudice aveva fornito motivazione completa e logicamente coerente, ha valorizzato una pluralità di elementi fattuali valutati congiuntamente: la società non aveva mai effettuato denuncia di attività, non aveva presentato bilanci né dichiarazioni fiscali, era priva di sede, di dipendenti, di utenze e di beni strumentali. Tali circostanze conducono a ritenere, con ragionevole certezza, l’assenza di capacità organizzativa imprenditoriale e la conseguente inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture incriminate.
La motivazione, pertanto, non è né mancante né apparente: essa si fonda su un percorso argomentativo chiaro che individua le fonti di prova e ne trae conclusioni logiche. Di fronte a una sentenza di appello che ha risposto al motivo di gravame, la pedissequa riproduzione di esso come motivo di ricorso non costituisce critica argomentata: il motivo è privo dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., difettando il requisito della specificità. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 25825 del 2024, Sez. VI n. 20377 del 2009 e Sez. II n. 11951 del 2014.
Neppure superano il vaglio di ammissibilità le ulteriori censure: è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione delle censure di gravame, rinviando genericamente ad esse senza indicarne il contenuto, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente (Sez. II n. 13951 del 2014).
Infine, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità.
Nota della Redazione
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