Motivazione implicita sulla particolare tenuità del fatto e abitualità di comportamento (Cass. pen. Sez. II n. 29096 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento. Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, la condizione di abitualità di comportamento, ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ricorre quando l’autore ha commesso almeno due reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Il giudice di appello può quindi rigettare implicitamente la richiesta di proscioglimento quando, in punto di trattamento sanzionatorio, dia conto dei precedenti penali dell’imputato, anche per reati della stessa specie.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12/12/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 16/12/2024, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., irrogando la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, già invocata con l’atto di appello in ragione del carattere irrisorio del danno cagionato e della risalenza nel tempo delle precedenti condanne.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha rigettato il ricorso, dichiarando infondato l’unico motivo proposto. La Corte ha riconosciuto che la sentenza impugnata, pur richiamando nell’elencazione dei motivi di appello anche quello relativo alla richiesta difensiva di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, non contiene una espressa pronuncia sul punto.

Tale omissione, tuttavia, non integra il vizio denunciato. La sentenza di appello, in punto di trattamento sanzionatorio, dà conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati della stessa specie di quello oggetto di giudizio, commessi a partire dal 1970 e con l’ultimo realizzato nell’anno 2021. Da tali elementi il giudice di merito ha così implicitamente configurato la condizione della abitualità di comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui l’abitualità ricorre quando l’autore ha commesso almeno due reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Il principio è stato poi raccordato al consolidato orientamento per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento, come affermato da Sez. IV n. 5396 del 2023, Sez. V n. 6746 del 2019 e Sez. II n. 35817 del 2019.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le ragioni del rigetto della richiesta difensiva siano desumibili dalla complessiva motivazione della sentenza di appello, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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