Misure alternative: nessuna domiciliazione per il detenuto per altro titolo (Cass. pen. Sez. I n. 37096 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, la causa di inammissibilità dell’istanza di misura alternativa prevista dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio opera esclusivamente quando il condannato, al momento della presentazione della domanda, sia in stato di libertà. Il condannato detenuto per qualsiasi titolo, alla medesima data, non è tenuto a effettuare la dichiarazione o l’elezione di domicilio. L’onere non può essere esteso al detenuto, pena un’interpretazione analogica in malam partem, vietata dal principio di tassatività delle cause di invalidità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., applicabile anche all’inammissibilità. Irrilevante che l’interessato sia poi scarcerato prima dell’emissione del decreto, non essendo a lui imputabile il diverso stato giuridico sopravvenuto.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, con decreto depositato il 20 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui la condannata aveva chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. La richiesta non era corredata dalla prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, sicché il giudice ha provveduto de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando la violazione dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza della norma processuale. Al momento della presentazione dell’istanza, il 22 febbraio 2022, ella era ristretta in carcere perché raggiunta da ordinanza di custodia cautelare in un distinto procedimento. La difesa ha sostenuto che l’obbligo di domiciliazione non si applica al condannato detenuto a qualsiasi titolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal richiamo contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen., che estende al procedimento di sorveglianza le disposizioni degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. Ne deriva la possibilità, per il giudice, di formulare de plano un giudizio di inammissibilità della richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.
Tra queste condizioni rientra l’obbligo dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto a carico del condannato non detenuto. L’obbligo sussiste anche quando l’istanza sia sottoscritta dal difensore, come confermano l’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen. e le Sezioni Unite n. 18775 del 2009.
La ratio della norma è individuata nella necessità di assicurare l’immediata reperibilità del richiedente, esigenza che non ricorre quando questi, alla data dell’istanza, sia detenuto. La Corte richiama la continuità di Sez. I n. 24 del 2014, Di Salvo, secondo cui resta irrilevante la successiva scarcerazione, non essendo imputabile all’interessato il mutamento dello stato giuridico.
Da ciò l’erroneità del provvedimento impugnato: la causa di inammissibilità è prevista solo per il condannato in libertà e non può estendersi, per via analogica, al detenuto, in ossequio al principio di tassatività delle cause di invalidità affermato da Sez. II n. 4354 del 1994. La verifica della condizione detentiva è d’altronde agevole per l’autorità giudiziaria, tanto più che la condannata aveva nominato il difensore ex art. 123 cod. proc. pen. con dichiarazione raccolta presso l’ufficio matricola.
La Corte annulla quindi il decreto con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame, libero nell’esito ma emendato dal vizio processuale rilevato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.