Furto lieve e abitualità: la non punibilità non si applica al recidivo (Cass. pen. Sez. V n. 38786 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. Ne consegue che la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il prevenuto risulti autore di un comportamento abituale, e la sentenza che abbia applicato la causa di esclusione della punibilità deve essere annullata con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna ha assolto l’imputato, ex art. 131 bis cod. pen., dal furto di merce del valore complessivo di 126,54 euro. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo l’inosservanza della norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La parte pubblica ha osservato che nel caso di specie ricorre l’ipotesi del comportamento abituale, che osta al riconoscimento della causa di non punibilità posta a base della decisione assolutoria. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla struttura dell’art. 131 bis cod. pen. Il primo comma individua i presupposti della causa di esclusione della punibilità nei limiti edittali minimi del reato, nella particolare tenuità dell’offesa e nel carattere “non abituale” del comportamento. Il quarto comma precisa che il comportamento è abituale quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
I giudici di legittimità richiamano l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Nella motivazione di quella pronuncia si è chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto ostativo, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione — nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui — ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.
Nel caso esaminato, dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso risultano, negli anni 2022 e 2023, una condanna per tentato furto e ben tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto, in relazione ad altrettanti episodi di tentato furto. La Corte ne ha tratto che, in presenza di un siffatto comportamento abituale, l’art. 131 bis cod. pen. non può trovare applicazione.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio. Sul piano processuale, i giudici hanno precisato che il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., sicché gli atti vanno trasmessi non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.