Concorso nel tentato omicidio e dolo diretto: sufficienza della condotta idonea (Cass. pen. Sez. I n. 20918 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, la morte della persona offesa, non occorrendo la specifica finalità di uccidere. Ai fini della sussistenza del reato, quando l’alternativa si pone tra delitti contro la vita e l’incolumità che differiscono solo per la gravità dell’evento, non si prospetta alcun problema di dolo eventuale se la condotta è stata di tale intensità da non potersi distinguere se la volontà dell’agente fosse volta alla lesione o alla morte. In tema di concorso di persone, il contributo del compartecipe può desumersi anche da una condotta attiva di sostegno all’aggressore armato, valutata nel contesto unitario dell’azione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di rito abbreviato, nei confronti di due imputati, per il concorso nei reati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, di lesioni personali aggravate e, per uno solo di essi, di porto abusivo di arma.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea applicazione delle norme sul concorso e sul tentativo, nonché censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale riguarda la configurabilità del dolo omicidiario e il contributo concorsuale dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi infondati e, in parte, inammissibili per genericità. Quanto al primo profilo, il Collegio rileva che la sentenza di appello ha reso un ragionamento completo in tema di concorso nel reato di tentato omicidio e di dolo. La Corte territoriale ha ravvisato il dolo omicidiario in capo a entrambi gli imputati nella contemporanea azione violenta, posta in essere quale reazione alla mera richiesta delle persone offese di consentire il passaggio.

Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte richiama il principio secondo cui nel delitto di tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto, non occorrendo il dolo intenzionale inteso come perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione, citando Sez. V n. 23618 del 11.04.2016, Ganapini, Rv. 266915. La condotta idonea viene desunta dalle modalità dei fendenti, idonei a cagionare ferite non superficiali alla zona toracica, con necessità di immediato intervento chirurgico. Il Collegio richiama altresì Sez. I n. 30336 del 14.06.2013, De Simone, Rv. 256797, secondo cui è idonea a integrare il tentato omicidio la condotta dell’agente che abbia indirizzato anche un solo colpo con l’intento di uccidere.

Quanto alla distinzione tra dolo eventuale e dolo diretto, la Corte riprende Sez. V n. 2594 del 18.11.1993, Cutruzzola, Rv. 197281: alcun problema di dolo indiretto relativo al tentativo del reato più grave può porsi quando la condotta sia stata di tale intensità da non potersi distinguere se la volontà fosse volta a provocare la lesione o la morte.

Sul contributo concorsuale, la Corte osserva che le convergenti sentenze di merito hanno attribuito il fatto a entrambi gli imputati, presenti sul posto. La condotta del ricorrente è stata ricostruita come attiva, di sostegno all’aggressore armato di coltello, attraverso percosse e danneggiamento della vettura. In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il Collegio richiama Sez. V n. 306 del 18.11.2020, Tasca, Rv. 280489, che esige la verifica del nesso causale e psicologico, identificato con la colpa in concreto, ma rileva che nel caso non è emerso alcun reato diverso da quello voluto.

Infine, le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sono giudicate inammissibili: il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard dell’art. 133 cod. pen. e il giudizio di comparazione tra circostanze è censurabile solo se frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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