Rinuncia al ricorso della parte civile e inammissibilità per sopravvenuta depenalizzazione (Cass. pen. Sez. VI n. 38785 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non determina la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse quando l’impugnazione investe anche profili non pregiudicati dalla sopravvenuta depenalizzazione del reato. In tal caso la rinuncia non è idonea a sottrarre la parte agli effetti processuali della propria impugnazione, e il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La sopravvenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen. non travolge le pretese civili fondate su reati diversi, che restano autonome rispetto alla depenalizzazione. Il giudice di legittimità deve quindi verificare l’incidenza effettiva della nuova disciplina sul contenuto dell’impugnazione.

Il Fatto

La parte civile ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 12.12.2024, che aveva confermato la decisione assolutoria del Tribunale di Cosenza del 21.04.2022. Il ricorso investe i capi relativi alla turbata libertà degli incanti e ad alcune imputazioni per abuso di ufficio, quest’ultimo ormai depenalizzato dalla legge n. 114/2024.

Nelle more del giudizio di legittimità il difensore di una delle parti private ha depositato rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 95 del 03.07.2025, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sull’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. La questione sottoposta alla Corte riguarda gli effetti di tale rinuncia sul ricorso della parte civile.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione affronta preliminarmente il tema della rinuncia al ricorso e della sua incidenza sull’esito del giudizio. La rinuncia è stata motivata con la sopravvenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio, che avrebbe fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione.

La Corte non condivide questa lettura. Osserva che la rinuncia è ammissibile solo quando consegue a una sopravvenuta carenza di interesse per ragioni non imputabili alla parte. Nel caso concreto tale presupposto non ricorre, perché il ricorso della parte civile non investiva esclusivamente i capi relativi all’abuso di ufficio, ma anche il reato di turbata libertà degli incanti, non inciso dalla sopravvenuta depenalizzazione.

Il profilo civilistico derivante da reati diversi dall’abuso di ufficio resta dunque del tutto autonomo e non pregiudicato dall’intervento normativo. La Corte sottolinea come la parte non possa giovarsi di una rinuncia per sottrarsi alle conseguenze processuali di un’impugnazione che conserva un oggetto vivo.

La pronuncia della Corte costituzionale n. 95 del 03.07.2025, richiamata a sostegno della rinuncia, non muta il quadro: essa ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale sull’abrogazione dell’art. 323 cod. pen., ma non incide sui reati concorrenti oggetto del ricorso.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura di euro tremila indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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