Ricorso inammissibile per motivi generici su concorso e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. II n. 38775 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso che ometta un effettivo confronto con la motivazione di appello, limitandosi a reiterare doglianze già disattese. Il riferimento del giudice di secondo grado al minimo edittale, ove non corretto con riguardo alla sola pena pecuniaria, non integra vizio della decisione allorché costituisca un mero obiter e la pena base non sia stata oggetto di specifiche censure, risultando la multa irrogata comunque contenuta nella forbice edittale. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede la considerazione di tutti gli elementi dedotti, ma la sussistenza di elementi di segno positivo, dalla cui assenza deriva legittimamente la mancata concessione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palmi, nel luglio 2019, aveva condannato l’imputato per riciclaggio, contestato ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancata dimostrazione dell’apporto concorsuale e la mancata derubricazione nel delitto di ricettazione; l’erronea individuazione del minimo edittale della pena pecuniaria, indicato in euro 5.000 a fronte di un minimo che, ratione temporis, sarebbe stato di euro 1.032; il diniego delle attenuanti generiche fondato su mere formule di stile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è generico: omette un confronto effettivo con la motivazione di appello e reitera censure già correttamente disattese. La Corte territoriale, infatti, non ha valorizzato la mera disponibilità della res, ma ha tratto il concorso nella condotta riciclatoria dal possesso pressoché esclusivo del veicolo con i segni identificativi contraffatti e dall’apposizione delle targhe e del numero di telaio di altra autovettura rottamata.
Quanto al secondo motivo, il riferimento al «più che benevolo trattamento sanzionatorio, corrispondente al minimo edittale» costituisce un mero obiter, non astrattamente corretto per la sola pena pecuniaria. Nella sentenza impugnata si specifica, però, che non erano state mosse censure esplicite e argomentate alla pena irrogata, contestandosi soltanto l’affermazione di responsabilità e il diniego delle generiche. La multa di euro 5.000, pur superiore al minimo, rientrava comunque ampiamente nella forbice edittale, ponendosi sotto la media, e pertanto non può qualificarsi pena illegale. Le censure non risultano quindi consentite ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Anche il terzo motivo è generico. I giudici di merito hanno evidenziato il grave precedente specifico e la mancanza di elementi positivi, neppure allegati o dedotti. La Corte ricorda che è sufficiente il riferimento ai soli elementi ritenuti rilevanti, senza obbligo di considerare tutti quelli dedotti o rilevabili. Soprattutto, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (richiamate Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021, e Sez. 1 n. 3529 del 22/09/1993).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente valutati i profili di colpa (richiamata Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000).
Nota della Redazione
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