Rescissione del giudicato: nullità della notifica e prova della conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. VI n. 38821 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato, nella formulazione introdotta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, richiede la prova cumulativa della dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e della impossibilità di proporre impugnazione senza colpa. La nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio non comporta ipso iure l’accoglimento del rimedio, poiché il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. esclude la rescissione quando risulti che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Tale conoscenza non è desumibile dagli atti di perquisizione e sequestro a carico dell’imputato né dalla sua negligenza informativa verso il difensore di fiducia.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio dopo annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposta nell’interesse del condannato, avente ad oggetto una sentenza del Tribunale di Parma divenuta irrevocabile.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 420-bis, 629-bis e 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, all’epoca egli detenuto, e per avere conseguentemente ritenuto la sua conoscenza del processo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla constatazione che la fattispecie è disciplinata dall’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo introdotto dalla riforma Cartabia. Il nuovo enunciato richiede la prova che il condannato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
I giudici di legittimità sottolineano che tra i due presupposti il legislatore ha utilizzato la congiunzione “e”, non la disgiuntiva “o”: i requisiti pertanto si sommano e non si pongono in alternativa. Resta ferma l’esclusione del rimedio quando risulti che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
Il Collegio richiama sul punto l’orientamento espresso da Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, secondo cui, ai fini dell’attivazione del rimedio rescissorio, oltre ai vizi della citazione a giudizio è necessaria la prova della mancanza di effettiva conoscenza del procedimento.
Nel caso concreto, la sentenza rescindente aveva già dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione: nonostante lo stato di detenzione, la notifica era stata effettuata presso il domicilio eletto e poi, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia.
Tale nullità, tuttavia, non determina automaticamente l’accoglimento dell’istanza. La Corte esclude che la conoscenza del processo possa desumersi dagli atti di perquisizione e sequestro a carico dell’imputato o dalla successiva negligenza informativa, cioè dalla mancata assunzione di informazioni presso il difensore di fiducia, richiamando Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024. Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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