Partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico e aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. VI n. 38819 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione dedita al narcotraffico, la prova della partecipazione può desumersi dalla gestione di una piazza di spaccio affidata dal sodalizio, dovendosi escludere l’attività di mero battitore libero quando il contributo si inserisca stabilmente nell’organizzazione. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è correttamente contestata quando il sodalizio dedito agli stupefacenti fornisca alla consorteria mafiosa, attraverso i proventi del traffico, le risorse per la sua operatività, agevolandone l’attività. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Quanto alle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti, pur rilevante alla luce dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non esclude l’attualità della misura quando non integri un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui era stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere partecipato a un’associazione dedita al narcotraffico, con le ulteriori aggravanti del numero dei partecipi e della disponibilità di armi.
Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e illogicità sulla qualificazione della condotta di partecipazione; errata applicazione dell’aggravante mafiosa; manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Il procedimento si svolgeva con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., con requisitoria scritta del Procuratore generale per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il Tribunale aveva inquadrato correttamente il sodalizio dedito al narcotraffico come compagine operante nell’ambito della consorteria mafiosa, cui forniva, tramite i proventi del traffico, le risorse per la sua operatività: da ciò la corretta contestazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
La tesi difensiva dello spacciatore isolato, non legato ad alcuna associazione, è smentita dall’esito delle intercettazioni ambientali, secondo l’interpretazione del giudice di merito, immune da censure, per cui al ricorrente era affidata dal sodalizio la gestione di una piazza di spaccio.
La Corte ribadisce che l’interpretazione delle conversazioni captate è questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. III n. 44938 del 05.10.2021), potendosi prospettare una lettura diversa solo in presenza di travisamento della prova (Sez. III n. 6722 del 21.11.2017). Nel caso di specie alcun travisamento è riscontrabile, e la ricostruzione difensiva urta contro la coerenza della motivazione, confortata dalle dichiarazioni del collaboratore, collocanti il ricorrente tra i gestori della piazza per conto del clan.
Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso è aspecifico. Il Tribunale ha svolto analisi specifica, valorizzando i precedenti penali e le pendenze giudiziarie recenti, unitamente al ruolo rivestito nel sodalizio, da cui l’attualità del pericolo. La Corte dà continuità all’indirizzo per cui, pur nella vigenza della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso va espressamente considerato (Sez. VI n. 21809 del 04.06.2025). Nel caso concreto il tempo intercorso non esclude l’attualità, risolvendosi in meno di tre anni. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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