Proscioglimento per prescrizione e assoluzione nel merito: la constatazione ictu oculi (Cass. pen. Sez. VI n. 38816 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento, ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che censuri il proscioglimento per prescrizione senza indicare gli elementi dai quali inferire, con evidenza immediata, l’innocenza nel merito.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 326 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, in difetto di elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria, il Tribunale non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ma piuttosto sentenza di assoluzione nel merito. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda dunque i limiti entro i quali il giudice del merito può pronunciare l’assoluzione quando sia maturata una causa estintiva del reato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della regola processuale dettata dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: la pronuncia di assoluzione in presenza di una causa di estinzione del reato è consentita solo quando le circostanze che escludono il fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

La Corte precisa la natura di tale valutazione. Essa appartiene al concetto di constatazione, intesa come percezione ictu oculi, e non a quello di apprezzamento. Ne deriva l’incompatibilità con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento probatorio. Il principio è sostenuto dal richiamo a Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01.

La Corte verifica poi la concreta applicazione della regola operata dal Tribunale. All’udienza del 03/02/2025 le parti sono state invitate a interloquire sulla sussistenza di una causa di estinzione del reato. Il difensore dell’imputato, che nulla ha rilevato in ordine alla maturata prescrizione, non risulta aver indicato gli elementi in forza dei quali pervenire a un’assoluzione nel merito.

In quel momento l’istruttoria dibattimentale era in corso, non essendo ancora completata nemmeno l’assunzione delle prove a carico. Il Tribunale ha quindi ritenuto che dall’istruttoria fino ad allora svolta non fossero emersi elementi utili a fondare una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nemmeno nel ricorso la difesa ha saputo specificare su quali basi possa affermarsi ictu oculi la necessità dell’assoluzione nel merito.

Il ricorso si limita a un generico riferimento a una testimonianza che, secondo il ricorrente, non avrebbe reso dichiarazioni accusatorie a carico dell’imputato, senza però analizzare il complesso delle prove acquisite per inferirne la irrilevanza ai fini della prova del reato contestato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *